di Stefano Battilana, InfoDocenti.it, 10.5.2021.
Tutto è ricominciato con la Nota del Ministero dell’Istruzione dello scorso 20 aprile, “Comunicazione di dati personali del personale scolastico alle organizzazioni sindacali”, che riprendeva la Nota del Garante per la Protezione dei dati personali del 28 dicembre 2020, “PARERE per la messa a disposizione da parte delle istituzioni scolastiche alle OOSS di nominativi e compensi percepiti dal personale scolastico per le attività finanziate con il FIS”. A detta del Garante della privacy: «il quadro normativo vigente applicabile al c.d. comparto scuola non consente agli Istituti scolastici di comunicare alle OOSS i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. Fondo d’istituto». Il gioco è fatto e coperto, dunque? Tutt’altro, a nostro (minuscolo) parere, non è accettabile né scontato che il diritto alla riservatezza sui compensi individuali possa prevalere sulla trasparenza nella corresponsione di soldi pubblici. Ecco perché, grazie al supporto tecnico del Centro Studi Gilda nazionale, abbiamo preparato questa breve rassegna ragionata, che conferma il diritto alla trasparenza sui fondi pubblici corrisposti, rispetto alla privacy del singolo percipiente.
- Il CCNL del 29/11/2007, all’art. 6, c. 2, lettera n), stabiliva che «i nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto» fossero oggetto di informativa successiva alle RSU e alle OOSS”. Questa dicitura è scomparsa dal CCNL attuale e da questo il Garante deduce, erroneamente, che il CCNL 2018 non obblighi più il Dirigente scolastico a fornire alle OOSS e alle RSU i dati in dettaglio dei compensi accessori del personale. Il Garante non considera tuttavia che dalla lettura del CCNL 2016/18, quello in vigore, l’istituto dell’Informazione risulta addirittura potenziato, con un articolo dedicato: all’Art. 5, c. 1, si afferma, infatti: “L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali” e, sia chiaro, si tratta di INFORMAZIONE tout-court, non aggettivata, senza distinguere fra “preventiva” e “successiva”. L’istituto dell’informazione viene quindi potenziato dal CCNL 2018, obbligando il dirigente scolastico a consegnare ogni dato in suo possesso, compreso il dettaglio con la distribuzione del FIS.
- Il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 luglio 2018, riforma la precedente sentenza del TAR Veneto e ordina a un dirigente scolastico di Dolo (VE) di “consegnare alle OOSS i dati relativi ai nominativi dei docenti e del personale ATA che hanno ricevuto compensi attinti dal FIS”. Al fine di non sguarnire il diritto alla riservatezza dei dati riferiti ai lavoratori di fronte all’accesso, il Consiglio di Stato impone alle OOSS “l’obbligo di non divulgare il contenuto di detta documentazione, e di non utilizzare i dati per scopi diversi da quelli propri della missiondell’organizzazione sindacale”.
- Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 8 aprile 2020, accoglie la richiesta delle OOSS e ordina a un dirigente scolastico di “consegnare alle OOSS l’elenco analitico dei compensi gravanti sul FIS, comprensivo dei nominativi dei lavoratori interessati e dell’indicazione degli importi ricevuti da ciascuno dei medesimi”.
- Il TAR Friuli-Venezia-Giulia, con sentenza 3 febbraio 2021, ordina a un dirigente scolastico di “consegnare alle OOSS (da notare che, anche qui, non sono esplicitamente citate le RSU, per cui si può postulare che per loro sia invece consentito l’accesso, anche senza alcuna specifica richiesta) copia della documentazione relativa alla distribuzione delle risorse economiche oggetto della contrattazione integrativa”. Il TAR non ritiene sufficiente, ai fini dell’esercizio delle prerogative sindacali di verifica, la documentazione contenente i dati in forma aggregata e continua affermando che “non è sufficiente un’ostensione parziale e incompleta dei dati”.
La Nota del ministero è stata emanata solo sulla base del «parere» del Garante della privacy, senza considerare le numerose sentenze già emesse dalla magistratura. È confermato che le RSU e le OOSS possono chiedere l’Accesso agli atti, ai sensi della legge 241/1990, per ottenere i dati dei compensi individuali corrisposti col FIS.