Con l’organico dell’autonomia si cercherà di aggiustare il tiro

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Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  27.11.2015.  

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Abbiamo già detto che l’organico potenziato non è stato coerente con i fabbisogni delle singole istituzioni scolastiche, ma più concretamente è servito a soddisfare la domanda di chi voleva un contratto a tempo indeterminato.

In buona sostanza la tabella 1 dei posti dell’organico potenziato, suddivisa per regioni e ordini e gradi di scuola e allegata alla legge 107/2015, è stata concepita per risolvere l’annoso problema del precariato.
Infatti la distribuzione per provincia e classi di concorso è stata effettuata in funzione delle domande fatte dagli aspiranti al ruolo. Un organico potenziato stravagante dove si trova assegnato ad un liceo scientifico un docente della classe di concorso A021 di discipline pittoriche, mentre un docente  di latino e greco della classe di concorso A052, anziché essere assegnato all’unica tipologia di scuola dove si insegna questa materia, si trova a svolgere il suo servizio in un professionale industriale.  Si tratta senza dubbio di assegnazioni senza né capo né coda, dato che nessun dirigente scolastico si sarebbe mai sognato di chiedere tali classi di concorso, un organico utile solo per immettere in ruolo il docente, ma poco utile alle scuole.
Ci sono anche casi di docenti assegnati burocraticamente ad una scuola secondaria di II grado, ma mandati a svolgere il proprio servizio alle scuole primarie, docenti che entrati in ruolo in musica alle scuole secondarie di primo grado si ritrovano utilizzati a fare sostegno alla primaria. Riscontrati e constatati questi disagi e certe stravaganze, sorge spontanea una domanda: “La prossima mobilità si baserà su questo stesso organico?”.
La risposta a questa domanda è scritta proprio nella legge 107/2015 ed è sta anche confermata da diversi uffici scolastici regionali. Per l’anno scolastico 2016/2017 l’organico potenziato confluirà insieme all’organico di diritto in un altro organico che prenderà il nome dell’organico dell’autonomia.
Infatti nel comma 64 della legge 107 è scritto che a  decorrere  dall’anno  scolastico  2016/2017,  con   cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l’organico dell’autonomia  su  base regionale.
É utile sapere che l’organico dell’autonomia sarà riformulato su base triennale, secondo le esigenze degli ambiti territoriali che si andranno a formare. Quindi ci sarà quasi sicuramente un riequilibrio delle assegnazioni per ogni ambito territoriale. Tale riequilibrio sarà  basato su una equa distribuzione delle classi di concorso per ambito e si terrà conto anche della tipologia di insegnamento in base alle scuole che apparterranno ad un dato ambito.
In buona sostanza per la prossima mobilità con l’organico dell’autonomia  si cercherà di aggiustare il tiro, rispetto ad un organico potenziato distribuito senza alcuna logica.

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