Concorsi scuola, nuovi criteri: la fase transitoria, le prove, la graduatoria

Ecco gli schemi illustrati ai sindacati.

Gilda Venezia

Lunedì 3 luglio si è svolto al Ministero dell’istruzione e del merito un incontro di informativa sugli schemi di decreto ministeriale relativi ai prossimi concorsi per l’accesso all’insegnamento in tutti gli ordini e gradi di scuola. I decreti sono due, il primo per la scuola dell’infanzia e la primaria, il secondo per la secondaria di I e II grado, entrambi riguardanti sia l’accesso ai posti comuni, sia a quelli di sostegno. I testi tengono conto delle disposizioni introdotte dai Decreti Legge 36/2022 e 75/2023 (quest’ultimo ancora in fase di conversione).

Riportiamo gli schemi illustrati dal Ministero:

I futuri concorsi prevedranno:

  • una prova scritta articolata su quesiti a risposta multipla (per un totale di 50 quesiti di cui 10 in ambito pedagogico, 10 in ambito psicopedagogico, 20 in ambito metodologico didattico, 5 finalizzati alla verifica delle competenze informatiche e 5 finalizzati alla verifica della conoscenza della lingua inglese di livello B2);
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  • una prova orale volta ad accertare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina o sulla tipologia di posto, nonché le competenze didattiche anche mediante una lezione simulata.

La graduatoria finale, formata da un numero di candidati pari al numero dei posti messi a bando, sarà compilata assegnando fino a un massimo di 100 punti sia alla prova scritta che alla prova orale (per un massimo complessivo di 200 punti), più un massimo di 50 punti per i titoli.
Nelle graduatorie finali sarà prevista una riserva pari al 30% dei posti destinata a coloro che hanno svolto un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, negli ultimi dieci.
Per la scuola secondaria è prevista una fase transitoria articolata in due diverse procedure concorsuali:

  • alla prima potranno partecipare, oltre ai docenti abilitati, anche i docenti con 24 CFU acquisiti prima del 31 ottobre 2022 e i precari con almeno tre annualità di servizio
  • alla seconda potranno partecipare, oltre ai docenti sopra indicati, anche i docenti che nel frattempo avranno acquisito i 30 CFU previsti dalla riforma dei percorsi abilitanti. A questo proposito, è prevista la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale anche nelle more del conseguimento dei 30 CFU, con l’obbligo, comunque, del conseguimento degli stessi entro il 30 giugno antecedente la data della nomina. Sarà comunque consentita la partecipazione alla procedura concorsuale dei docenti che abbiano svolto, entro il termine per la presentazione delle domande, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici anche non continuativi, di cui uno specifico per la classe di concorso e/o il tipo di posto messo a concorso.

Terminata la fase transitoria, e fermo restando che la possibilità di accedervi sarà sempre riconosciuta anche ai docenti con un triennio di servizio nei 5 anni precedenti, la partecipazione al concorso sarà riservata ai docenti abilitati.

I provvedimenti illustrati ai sindacati saranno ora inviati al CSPI per il prescritto parere.

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Concorsi scuola, nuovi criteri: la fase transitoria, le prove, la graduatoria ultima modifica: 2023-07-05T05:06:42+02:00 da
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