Orizzonte Scuola, 26.11.2019
– Concorso straordinario e anno prova neoassunti: comitato di valutazione integrato da due membri esterni all’istituzione scolastica.
Requisiti concorso straordinario
Possono partecipare al concorso straordinario per l’assunzione in ruolo i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso;
- tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2011/12 (2008/09 in seguito all’emendamento approvato) e l’anno scolastico 2018/19 (2019/20 in seguito all’emendamento approvato; se i tre anni si maturano con il 2019/20 gli aspiranti parteciperanno con riserva) su posto comune o di sostegno nelle scuole secondarie statali;
- almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
Il titolo di studio di accesso per gli ITP è il diploma (più naturalmente tutti gli altri requisiti di accesso).
Per accedere al concorso per i posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa specializzazione.
Procedura straordinaria: dal concorso alla conferma in ruolo
La procedura straordinaria, che condurrà all’assunzione e alla conferma in ruolo dei 24.000 vincitori della scuola statale, si articola nelle fasi di seguito riportate:
- prova scritta al computer, composta da quesiti a risposta multipla, che si supera con il punteggio minimo di 7/10;
- formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova e nella valutazione dei titoli;
- assunzione in ruolo;
- anno di prova e formazione, nel corso del quale conseguire, a carico dello Stato, 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche [nell’ambito dei 24 CFU, in seguito ad un emendamento approvato, vanno acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding)];
- prova orale, da superarsi con il punteggio minimo di 7/10, al termine del predetto anno di prova e formazione per la conferma in ruolo e il conseguimento dell’abilitazione.
Prova orale e comitato di valutazione
Il decreto scuola prevedeva originariamente che il comitato di valutazione, innanzi al quale i neoassunti dalla procedura straordinaria sosterranno il colloquio per la conferma in ruolo, fosse integrato da un membro esterno all’istituzione scolastica.
In seguito all’emendamento approvato, il citato comitato di valutazione deve essere integrato da due membri esterni esterni alla scuola, di cui almeno uno dirigente scolastico.
Ai suddetti membri esterni, ricordiamolo, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.
Ricordiamo che il testo del decreto, discusso in Aula dal 25 novembre, può essere ancora modificato.