– Nel comparto scuola, non essendo prevista la possibilità nel CCNL in vigore, non è possibile fruire del congedo obbligatorio di 4 giorni per i padri.
Salve ho richiesto alla segreteria della mia scuola il congedo obbligatorio di 4 giorni per il papà a seguito della nascita di mia figlia, ma la richiesta è stata respinta poiché non usufruibile dal personale della scuola. Ho dovuto convertire la domanda in congedo parentale.
Nella scuola il congedo obbligatorio previsto per i neo papà in via sperimentale dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per gli anni 2013 -2015, e poi per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedeva inizialmente 2 giorni di congedo obbligatorio (elevato a 4 giorni nel 2018), non è fruibile.
Tale possibilità, infatti, non è prevista nel CCNL per il comparto scuola e come affermato da una nota prot. DFP (la numero 8629 del 20 marzo 2013) “….la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.
Per poter fruire del congedo, quindi, si dovrà attendere il nuovo CCNL che, con ogni probabilità, dovrà prevedere la possibilità di poterne fruire.
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Congedo obbligatorio per i padri 2018 non applicabile nella scuola: ecco perchè ultima modifica: 2018-12-17T04:44:57+01:00 da