di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 20.4.2015
L’attuale regolamentazione del congedo parentale per entrambi i genitori e relativa indennità è contenuta nel Capo V del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente nell’art. 32.
Tale congedo (Capo V del D. Lgs. n. 151/2001) è autonomo rispetto al congedo per malattia del figlio che è collocato al capo VII dello stesso T.U.
Per ciò che riguarda la maturazione o meno delle ferie durante la fruizione del congedo parentale, l’art. 34 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 chiarisce che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Si riporta l’art. 34:
- Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
- Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33.
- Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
- L’indennità è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 22, comma 2.
- I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
A questo si aggiunge che l’art 80, comma 6 del CCNL/2007 dispone che per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Giova però ricordare la deroga prevista all’art. 32 e 34 dall’art 12/4 del CCNL/2007 il quale prevede che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [congedo parentale], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Pertanto per il personale della scuola i primi 30 gg di congedo non sono retribuiti al 30% (ovvero parzialmente retribuiti) ma al 100% non riducendo quindi le ferie.
In conclusione:
- Il primo mese di congedo parentale retribuito al 100% è utile alle ferie e alla tredicesima mensilità;
- Per i mesi retribuiti al 30% le ferie si riducono in misura proporzionale; i ratei della tredicesima mensilità vanno ridotti nella stessa misura del trattamento economico