Avv. Isetta Barsanti Mauceri, Diritto Scolastico, 18.3.2016
La giurisprudenza amministrativa torna e con il suo massimo consesso ad occuparsi di allievi disabili.
I giudici di Palazzo Spada, in seduta plenaria, hanno individuato, in materia di sostegno agli allievi disabili, il giudice competente a decidere le questioni sorte antecedentemente all’adozione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) o comunque non attinenti alla lesione, sotto forma di discriminazione, di diritti soggettivi dell’allievo.
Finalmente, quindi, le questioni relative all’attribuzione delle ore di sostegno tornano alla giurisdizione del giudice amministrativo, unico giudice realmente competente a discernere se l’attività dell’Amministrazione scolastica sia stata svolta davvero in modo legittimo.
Con la decisione che si allega, infatti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, consolida, si spera in via definitiva, il confine della giurisdizione amministrativa in un delicato settore, quello del diritto all’insegnamento di sostegno per l’alunno disabile, che di recente, per effetto della Sentenza delle sezioni Unite della Cassazione, lo aveva “rimeditato”.
I giudici del Supremo consesso di Palazzo Spada, infatti, distinguono tra controversie che hanno per oggetto l’esercizio del potere organizzatori a monte dell’approvazione del PEI facendole attrarre dal GA, quand’anche come spesso accade siano coinvolti diritti fondamentali della persona, da quelle che sorgono nella fase di attuazione del PEI per le quali è esperibile l’azione di antidiscriminazione innanzi al GO ai sensi dell’art. 28 del D.lgs n. 150 del 2011.
Oltre a detto distinguo, i giudici amministrativi colgono l’occasione per fornire un inquadramento generale dell’effettiva estensione della giurisdizione esclusiva (oltre il criterio della materia dei servizi pubblici applicata nella specie) e per ribadire la pienezza della relativa cognizione e l’effettiva della conseguente tutela.
Di conseguenza, la decisione in questione: sancisce, definitivamente, il superamento della tesi che collegava alla qualificazione di un diritto quale fondamentale la giurisdizione del giudice ordinario e ribadisce che l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in determinate materia implica, infatti, una cognizione piena, e non limitata ai soli profili di esercizio discrezionale del potere; l’essenziale è che il comportamento, l’atto o il provvedimento amministrativo siano espressione di un esercizio, anche mediato, di un interesse pubblico.