Coronavirus, distanza di un metro tra le persone e smart working: cosa prevede il Dpcm

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di Nicoletta Cottone, Il Sole 24 Ore, 2.3.2020

– Regole stringenti nel Dpcm negli 11 comuni della zona rossa. Distanza di un metro fra le persone in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Scompare la dizione “zone gialle” nella bozza di Dpcm che il comitato tecnico-scientifico sta valutando nell’ambito della stesura definitiva del decreto. Via libera allo smart working in tutte le regioni, nel periodo di emergenza coronavirus. Fra le curiosità nei locali aperti al pubblico in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna va garantita la distanza fra visitatori di almeno un metro, il cosiddetto criterio droplet. Ecco le misure adottate per gli undici comuni della fascia rossa, per le tre regioni dove sono stati registrati il maggior numero di casi e per il resto del Paese.

GLI 11 COMUNI ROSSI

Divieto di allontanamento

Regole stringenti per gli 11 comuni della zona rossa. La prima è il divieto di allontanamento dal territorio comunale e il divieto di accesso, scattato in Lombardia in dieci località: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Malco, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e in un comune del Veneto, Vò. Negli undici comuni sono sospese le manifestazioni, gli eventi, le riunioni in luoghi pubblici e privati (culturali, ludiche, sportive o religiose).

Scuole, musei e luoghi di culto chiusi

Negli 11 comuni chiuse le scuole di ogni ordine e grado, quelle di formazione superiore, comprese le università. Si può partecipare ad attività formative svolte a distanza. Sospesi anche i viaggi di istruzione. Chiusi musei, luoghi di cultura e uffici pubblici. Sospesi anche i concorsi pubblici e privati negli undici comuni.

Mascherina per frequentare i servizi essenziali

Chiuse le attività commerciali, salvo quelle di pubblica utilità. Aperti, ma frequentabili solo indossando la mascherina, i pubblici servizi essenziali e gli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità (con modalità e limiti indicati dal prefetto). Sospesi i servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre o ferroviario, nelle acque interne. Compresi i servizi pubblici locali, anche non di linea. Allo stop fanno eccezione solo i beni di prima necessità e quelli deperibili, con eventuali deroghe previste dai prefetti.

Sospese le attività di imprese

Sospese le attività lavorative per le imprese, escluse quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, compresa l’attività veterinaria o quelle che possono essere svolte a domicilio o a distanza. Sarà compito del prefetto adottare misure per garantire l’allevamento di animali e la produzione di beni alimentari e quelle legate al ciclo biuologico di piante e animali.

Stop al lavoro per residenti e domiciliati

Sospensione dal lavoro per i lavoratori residenti o domiciliati negli 11 comuni, per i quali è obbligatoria la quarantena anche se negativi al coronavirus. Il divieto di allontanamento e di accesso nei comuni “rossi” e la sospensione dalle attività lavorative non si applicano per il personale sanitario, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le forze armate nell’esercizio delle funzioni.

NELLE 3 REGIONI (EX ZONE GIALLE)

La sospensione delle partite

Nelle tre regioni dove sono stati riscontrati il maggior numero di casi – Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – sono state individuate misure ad hoc per contenere la diffusione del coronavirus, a partire dalle partite e dalle competizioni sportive fino all’8 marzo 2020. Consentiti gli allenamenti. Divieto di trasferta organizzata dei tifosi delle tre regioni per eventi che si svolgono in altre regioni. Sospesi, sempre fino all’8 marzo, le manifestazioni culturali, ludiche e sportive, come grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

Chiuse le scuole fino all’8 marzo

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, a partire dai servizi all’infanzia. Ma anche stop a corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani. Si possono svolgere, però, attività di formazione a distanza. Esclusi dai blocchi i medici in formazione specialistica e i tirocinanti delle professioni sanitarie.

Distanza di un metro fra le persone

Chiusi musei e luoghi culturali. Soppressione della chiusura in caso di fruizione contingentata, evitando assembramenti di persone, garantendo la distanza di un metro tra i visitatori. Concorsi sospesi, tranne quelli per le professioni sanitarie, compresi esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. Apertura delle attività commerciali condizionata all’adozione di modalità contingentata o in grado di evitare assembramenti, garantendo un metro di distanza fra le persone.

Accessi limitati negli ospedali

Le direzioni sanitarie ospedaliere limiteranno l’accesso ai visitatori nelle aree di degenza (indicativamente solo una persona per paziente al giorno). Limitazioni anche per l’accesso dei visitatori agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e del personale necessario per le attività delle unità di crisi costituite a livello regionale.

LE REGOLE NELLE ALTRE REGIONI

La prevenzione

Il Dpcm detta regole anche a livello nazionale, per le altre regioni. Il personale sanitario deve attenersi a misure di prevenzione per evitare il diffondersi di infezioni delle vie respiratorie. Devono essere applicate le misure di sanificazione e disinfezione individuate dal ministero della Salute.

Disinfezione dei mezzi pubblici

Le aziende di trasporto anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi. Nelle scuole, nelle università e negli uffici della Pa devono essere esposte le misure igieniche di prevenzione individuate dal ministero della Salute. Nelle pubbliche amministrazioni dovranno essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani. Sarà compito di sindaci e associazioni di categoria diffondere informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali. Nei concorsi – se ne viene consentito l’espletamento – devono essere evitati gli assembramenti di persone.

Isolamento fiduciario per chi viene da zone a rischio

Isolamento fiduciario per chiunque sia entrato in Italia, nei 14 giorni che prevedono il Dpcm, dopo aver soggiornato in zone a rischio individuate dall’Organizzazione mondiale della sanità o per chi sia transitato negli undici comuni italiani della zona rossa. La persona deve effettuare una comunicazione (al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi sanitari territorialmente competenti). Si possono anche contattare i servizi pubblici tramite il 112 o il numero verde della regione di appartenenza. Uno stretto protocollo svolto da operatori sanitari accerterà la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario. L’operatore deve accertare l’assenza di febbre e di eventuali sintomi della persona da porre in quarantena e dei conviventi. Dovrà informare la persona sui sintomi e indicare la necessità di misurare due volte al giorno la temperatura corporea.

La certificazione lavorativa

In caso di necessità di giustificare ai fini Inps l’assenza dal lavoro viene rilasciata una dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che «per motivi di sanità pubblica» la persona è stata posta in quarantena. Con data di inizio e fine del periodo.

Le regole della quarantena

Chi è in isolamento domiciliare deve restare in quarantena per 14 giorni. C’è il divieto di contatti sociali, di spostamenti o viaggi. C’è l’obbligo di restare raggiungibile per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi deve essere subito contattato il medico di base – o il pediatra – e l’operatore di sanità pubblica. Deve essere indossata la mascherina ed è necessario allontanarsi dai conviventi. Restare in una stanza con la porta chiusa, con ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

Smart working in tutto il Paese

Per la durata dell’emergenza i datori di lavoro in tutto il territorio nazionale possono applicare lo smart working anche in assenza di accordi individuali. Gli obblighi di infomativa saranno svolti telematicamente, anche ricorrendo alla documentazione sul sito Inps.

Sospesi i viaggi d’istruzione, sì alla formazione a distanza

Sono sospesi in tutto il paese viaggi di istruzione, scambi e gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per la durata dello stato di emergenza. La riammissione a scuola per assenze superiori a 5 giorni, dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria avverrà, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di un certificato medico. I dirigenti scolastici nel perido di sospensione delle attività didattica possono attivare modalità di didattica a distanza. Idem nelle università dove le attività sono state sospese. Chiusi domenica 1° marzo istituti e luoghi di cultura. Proroga dei termini per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame.

Controlli serrati anche nelle carceri

Possibile la riduzione dell’orario negli uffici giudiziari degli undici comuni della zona rossa. Prudenza anche per i nuovi ingressi in carcere e negli istituti penali per minorenni, in particolare per i detenuti provenienti dagli undici comuni della zona rossa.

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