Coronavirus, la didattica a distanza senza il parere del collegio docenti è illegittima

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 3.3.2020

– L’Italia sta vivendo una fase emergenziale, e le scuole sono in seria difficoltà. Però questo non significa che ogni scuola possa fare quello che gli pare, ci sono sempre delle prerogative da rispettare, anche in caso di emergenza. Si sta ponendo il problema su come debba essere disposta la didattica a distanza, se questa possa essere determinata unilateralmente dal dirigente scolastico, se sia necessaria la delibera del collegio docenti, se sia necessario pertanto riunirsi in seduta e in che modalità.

La normativa

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 ( Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020) interviene sulla questione della chiusura della scuola e/o sospensione dell’attività didattica. La situazione è eterogenea a livello nazionale. Ma è questo decreto che diviene l’elemento normativo di riferimento sulla questione del coronavirus, che deve armonizzarsi con le norme contrattuali e legislative esistenti in materia scolastica, a partire dal TU della scuola.

E’ necessario un parere del collegio docenti per la didattica a distanza

Il decreto in questione all’articolo 4 lettera h afferma chiaramente che: i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività’ didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita.

Dunque si parla di una facoltà di attivazione di un percorso sperimentale, ma è condizione di procedibilità il sentire il collegio docenti. Dunque, è necessario un pronunciamento di questo organo. Cosa che viene confermata anche dalle FAQ del MIUR: “Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Questo significa che un provvedimento di didattica a distanza deciso unilateralmente dal dirigente scolastico è passibile di illegittimità con le conseguenze che possono derivarne. Ad esempio se uno studente non effettua i compiti decisi con questa modalità, decisa senza l’aver sentito il collegio docenti, questo non potrà essere sanzionato, perché la sanzione potrebbe essere illegittima dal momento che illegittimo è il modus con cui si è arrivati a determinare la didattica a distanza.

Come convocare il collegio docenti?

E qui si pone un problema da non poco conto. E non ci sono indicazioni ministeriali sul punto, per quanto riguarda l’emergenza che è in corso.

Nei comuni soggetti a quarantena

Nei comuni indicati dall’articolo 1 del decreto essendo stata disposta la chiusura delle scuole e non la sola sospensione dell’attività didattica il collegio docenti non può essere fisicamente convocato nei locali della scuola. Anche perché è prevista espressamente “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Dunque non resta che l’attivazione in via telematica. Infatti, per questa casistica si precisa che rimane “ ferma la possibilità’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza”. E si applica anche per questa casistica la disposizione comune di cui all’articolo 4 lettera h, ovvero è necessario sentire il collegio docenti. Cosa che è possibile solo per le scuole che hanno regolamentato la votazione in modo telematico. Altro problema che potrebbe essere sollevato è che essendo in teoria la scuola chiusa, non potrebbe svolgersi alcun tipo di attività scolastica ed il personale pertanto non sarebbe tenuto a svolgere alcun tipo di prestazione e pertanto in caso di chiusura della scuola potrebbe non essere legittima una convocazione dell’organo collegiale, e ciò implicherebbe l’impossibilità procedurale di deliberare sulla didattica a distanza.Comunque, ricordiamo che si tratta in ogni caso di una facoltà e non di un dovere.

Nelle regioni e località dove l’attività didattica è stata solo sospesa

Nel caso delle regioni e località dove l’attività didattica è stata solo sospesa, rimane valido quanto previsto in materia di coinvolgimento del collegio docenti per l’adozione della didattica a distanza, come trattato nei punti precedenti, il problema si pone sulla modalità di convocazione del collegio docenti.

La convocazione del collegio docenti ordinaria o straordinaria?

Nelle regioni e località dove l’attività didattica è stata sospesa, e sono varie, il decreto non prevede espressamente il divieto di riunioni, ma quando degli assembramenti sono previsti, viene consigliata la distanza di almeno 1 metro tra le persone. Sarebbe opportuno vista l’incertezza della questione, visto che il dirigente ha il dovere di garantire il rispetto dell’articolo 2087 del Codice Civile, di valutare almeno nelle zone reputate più esposte ed a rischio, di non provvedere a convocare il collegio docenti fisicamente. Ma prendere in considerazione, se regolamentata, la convocazione in via telematica. E’ lo stesso decreto, che all’articolo 2 lettera m suggerisce di “privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalita’ di collegamento da remoto”. Qualora questa non sia stata regolamentata e non vi è la possibilità di effettuare una riunione collegiale fisica, si è in presenza nell’impossibilità di adottare la didattica a distanza secondo le modalità previste della norma.

Differenza tra chiusura della scuola e sospensione dell’attività didattica

E’ bene ribadire la differenza tra chiusura e sospensione. Come ha ricordato il MIUR, la chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Invece, la sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate. Non si parla dei docenti. Ma come è noto i docenti in caso di sospensione dell’attività didattica a scuola possono essere tenuti a recarsi qualora si sia in presenza di attività collegiali già calendarizzate e programmate. Il problema si pone per le attività di carattere straordinarie, che sono quelle in corso in queste settimane.

Collegio docenti e sospensione dell’attività didattica

Il Tribunale di Trento con sentenza del 2004 ha affermato che “in difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami (…), gli insegnanti non nominati nelle commissioni d’esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola…”.

Principio applicabile alla fattispecie ora in commento. Nonché la sentenza oramai storica del Consiglio di Stato dell’ 8 maggio 1987, n° 173 “ Alla stregua di siffatto criterio, i docenti della scuola elementare sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio di circolo o dal collegio dei docenti (cfr. artt. 6 e 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), ferma la distinzione fra attività di insegnamento e attività non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di servizio. Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”. Dunque una convocazione ordinaria del collegio docenti, se non già programmata prima della sospensione dell’attività didattica, normativamente, non sembrerebbe essere fattibile.

Discorso diverso per una convocazione straordinaria. Ricordiamo che il collegio docenti ordinario viene convocato, qualora non sia previsto nulla nello specifico regolamento interno, secondo le modalità definite nell’art.1 della Circolare Ministeriale del 16 aprile 1975, n.105, la quale afferma che “la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta i singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale”.

Dunque probabilmente si ricorrerà allo strumento del collegio docenti straordinario. L’articolo 7 comma 4 del TU della scuola prevede che il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Convocazione che andrà debitamente motivata, nel caso in questione basta fare riferimento all’articolo 4 lettera h del decreto governativo del 1 marzo 2020. Sarà necessario l’ordine del giorno tassativo, definito, si dovrà mettere l’organo collegiale nelle condizioni di poter deliberare. Ad esempio, chiedere al collegio docenti se è favorevole o meno all’adozione della didattica a distanza può essere lecito, ma non sufficiente, poiché il collegio dovrà pronunciarsi anche sulle modalità di svolgimento della stessa, in mancanza, questa non potrebbe non essere valida. L’articolo 7 comma 2 lettera a del Testo Unico della scuola afferma chiaramente che questo organo “ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”.

Si è in presenza di una situazione complessa, che deve fare i conti con un quadro normativo non lineare. La fase è certamente emergenziale, ma improvvisare non è detto che sia un bene.

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