di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 10.3.2020
– Coronavirus, la sospensione delle attività scolastiche e la validità dell’anno scolastico.
Come è ben noto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) del 4 marzo 2020 ha disposto su tutto il territorio nazionale la sospensione sino al 15 marzo 2020, estesa sino al 3 aprile 2020 dal dPCM “io resto a casa” del 9 marzo 2020:
- dei servizi educativi per l’infanzia;
- delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani;
- dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Restano esclusi da detta sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa.
Ma come si coordina questo provvedimento con il servizio di istruzione che è un servizio costituzionalmente garantito? Orbene, la nota del MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 ha precisato che la sospensione adottata, come in altre situazioni similari del passato, «garantisce la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente. Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza […]».
– Modalità di apprendimento a distanza.
Per l’apprendimento a distanza, un ruolo chiave è coperto dai dirigenti scolastici che, coordinandosi con il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, individuano le misure più idonee per attivare modalità di didattica a distanza, tenendo conto anche delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Ma quali sono le modalità di apprendimento a distanza?
Innanzitutto occorre far rilevare che l’amministrazione scolastica deve:
- ottimizzare le risorse didattiche del registro elettronico;
- utilizzare classi virtuali o canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti.
In punto è possibile consultare un’apposita sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, dove si possono trovare:
- indicazioni per il “tutoring”,
- suggerimenti in merito a piattaforme gratuite utilizzabili a tal scopo e a materiali multimediali qualificati.
«Al fine di rispondere, inoltre, alle eventuali esigenze di dispositivi hardware (quali ad esempio PC, tablet, internet key) di cui possano necessitare docenti e/o studenti per accedere ai suddetti strumenti, il Ministero ha pubblicato una call rivolta ai produttori di hardware che vogliano mettere a disposizione, a titolo completamente gratuito, i dispositivi che poi rimarranno nella disponibilità della scuola. Il Ministero ha istituito, inoltre, una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte delle scuole da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica supportoscuole@istruzione.it ». Con riferimento ai soggetti portatori di gravi patologie quali, ad esempio, gli immunodepressi e i malati oncologici, occorre attivare percorsi di didattica a distanza prevedendo il coinvolgimento diretto – ove ritenuto opportuno – anche dei familiari, al fine di ridurre il rischio di contagio.
Le assenze maturate dagli studenti per l’emergenza sanitaria
Il decreto del 4 marzo 2020 in questione precisa che le assenze maturate dagli studenti per l’emergenza sanitaria non saranno computate ai fini dell’eventuale ammissione a esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni.
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