Cumulabilità del congedo parentale orario con altri riposi o permessi

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L.L.    La Tecnica della scuola  3.11.2015.  

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Dopo la circolare 152 di agosto, l’Inps interviene nuovamente sulla questione del congedo parentale fruito in modalità oraria, fornendo conmessaggio 6704 del 3 novembre ulteriori precisazioni sulla possibilità di cumulare tale assenza con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

L’Istituto previdenziale ha così evidenziato quali permessi sono compatibili e quali non lo sono con la fruizione oraria del congedo parentale di cui all’art. 32 del T.U.

In particolare, non sono compatibili:

  1. il congedo parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.);
  2. i riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.);
  3. i permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.).

Sono, invece, compatibili:

  • i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104);
  • i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104).

L’Inps ha infine ricordato che la contrattazione collettiva, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dalla norma, ma che in ogni caso, in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, valgono le regole di cui sopra.

Cumulabilità del congedo parentale orario con altri riposi o permessi ultima modifica: 2015-11-04T03:41:50+01:00 da
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