Docenti con 24 CFU: quale percorso dovranno intraprendere

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 28.6.2023.

Concorso e corsi abilitanti. Chiarimenti ed Infografica.

Gilda Venezia

La riforma del reclutamento (Decreto Legge 36/2022 convertito nella Legge 2022) ha previsto che l’accesso al ruolo avvenga esclusivamente tramite il superamento di un concorso pubblico nazionale che avrà cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. Il concorso verrà indetto su base regionale o interregionale.

Per l’accesso al concorso sono previsti 4 percorsi:

  • Il percorso a regime che prevede prima il conseguimento dell’abilitazione e poi il superamento del concorso.
  • Solo fino al 31 dicembre 2024, il percorso per chi ha già conseguito 30 CFU ma non ha ancora conseguito l’abilitazione.
  • Il percorso per i precari storici con 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici (non sono previsti limiti temporali per questa modalità di accesso).
  • Solo fino al 31 dicembre 2024, potranno accedere al concorso i docenti che sono in possesso dei 24 CFU (purché siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022).

DUE DISTINTE POSSIBILITÀ

I docenti in possesso dei 24 CFU hanno sostanzialmente due possibilità:

  • Partecipare al concorsi (banditi entro il 31 dicembre 2024) con i soli 24 CFU e poi, una volta superato il concorso, completare successivamente il percorso formativo.
  • Completare prima il percorso formativo prima del concorso, conseguendo l’abilitazione e partecipare al concorso direttamente con l’abilitazione all’insegnamento.

Le due possibilità non sono alternative ma possono essere percorse entrambe. Ad esempio, il docente interessato potrà partecipare sia al concorso che sarà emanato nei prossimi mesi sia partecipare ai percorsi abilitanti (in questo caso da 36 CFU) finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

I docenti che hanno conseguito i 24 CFU per l’insegnamento sono ammessi al concorso senza il possesso dell’abilitazione purché questi ultimi siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 36 CFU per abilitarsi a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata.

Una volta conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al nuovo periodo di formazione e prova.

Il contenuto dei percorsi formativi da 36 CFU sarà definito dal DPCM che è ancora in fase di pubblicazione. La bozza del Decreto (disponibile qui) prevede attualmente:

  • 3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica;
  • 10 CFU/CFA di tirocinio diretto;
  • 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;
  • 3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale;
  • 15 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;
  • 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del Profilo di cui all’allegato A al presente decreto.

La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova  è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

La lezione simulata ha una durata massima di quarantacinque minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO

L’art. 2 Bis comma 4 del D.lgs 59/2017 prevede che:

fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

La disposizione è confermata dalla bozza del DPCM. Questo significa che i 24 CFU/CFA sono riconosciuti ai fini dei percorsi di formazione iniziale, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.

I docenti in possesso dei 24 CFU, completeranno il percorso di formazione iniziale con ulteriori 36 CFU secondo quanto indicato dall’allegato 5 al DPCM (ancora in fase di pubblicazione).

La bozza del Decreto (disponibile qui) prevede attualmente:

  • 3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica;
  • 10 CFU/CFA di tirocinio diretto;
  • 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;
  • 3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale;
  • 15 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;
  • 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

LA BOZZA E IL PARERE DEL CSPI

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Docenti con 24 CFU: quale percorso dovranno intraprendere ultima modifica: 2023-06-29T05:50:26+02:00 da
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