Docenti e Ata fragili o inidonei, come procedere

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 30.12.2020.

Tutte le indicazioni con proposte di orario di lavoro. NOTA USR Lazio

Gilda Venezia

L’Ufficio scolastico del Lazio, con la nota n.39444 del 28 dicembre, dà ulteriori indicazioni in materia di docenti e Ata fragili.

L’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina i lavoratori “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”, cioè i “lavoratori fragili”.

La disposizione è stata oggetto di una recente novella, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2020. Fino al 31 dicembre 2020 i “lavoratori fragili” “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.

L’USR Lazio, nella nota, rivela che sono numerosi i lavoratori che hanno chiesto al medico competente la certificazione in questione, o che hanno consegnato certificazioni del medico di medicina generale o di specialisti.

A tal riguardo, si consiglia di procedere come di seguito:

  • considerare “fragili” i lavoratori cui è impedito, dal certificato medico, di prestare lavoro in presenza di altre persone, anche ove il certificato parlasse, invece, di “inidoneità” ad es. al lavoro in situazione di comunità;
  • considerare “inidonei” i lavoratori che possono prestare lavoro solo con limitazioni indipendenti dalla presenza di altri colleghi, o cui sia completamente impedito prestare il lavoro previsto per il profilo di appartenenza;
  • chiedere al medico competente di chiarire meglio il certificato, auspicabilmente con un preciso riferimento alla legislazione di riferimento, quando vi sia il ragionevole dubbio che, ad es., preveda formalmente l’inidoneità tout court quando, invece, l’intendimento era di certificare una condizione di fragilità.

Ad esempio, i docenti “fragili” possono:

  • assicurare l’orario ordinamentale a distanza, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado e purché il piano dell’offerta formativa preveda tale modalità organizzativa per tutte le ore della relativa disciplina nella classe interessata;
  • potenziare l’offerta formativa a distanza, in tutti i gradi di istruzione;
  • svolgere la funzione di docente, a distanza, nei corsi di formazione rivolti ai colleghi;
  • coadiuvare il dirigente, a distanza, in attività di supporto organizzativo e
    didattico.

Nel caso in cui non vi siano docenti nelle predette situazioni e nessuno dei docenti già in servizio accetti di svolgere ore eccedenti, si dovrà chiamare un supplente breve con contratto sino alla data indicata dal certificato medico e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, data termine prevista dal predetto articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il contratto di supplenza breve potrà essere eventualmente prorogato, in ragione delle future disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Ad esempio, nel caso di un docente di lettere “fragile” il cui orario di insegnamento preveda, alla scuola secondaria di secondo grado, 6 ore a distanza con la classe A e 12 ore in presenza con le classi B e C, si procederà come segue:

  • Le 6 ore a distanza con la classe A saranno assicurate in modalità agile dal docente “fragile”;
  • Le 12 ore in presenza con le classi B e C saranno coperte con le ordinarie modalità utilizzate per le supplenze, cioè prioritariamente col personale già in servizio che abbia ore a disposizione o sia impegnato sul potenziamento, in subordine con ore eccedenti, ancora in subordine tramite un supplente breve.

Poiché la scuola dell’infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo grado funzionano esclusivamente in presenza, in questo caso i docenti “fragili” saranno sostituiti con supplenti brevi, fermo restando il loro utilizzo per attività svolgibili a distanza, quali il potenziamento, i corsi di formazione, ecc., anche in gradi diversi da quello proprio ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge n. 107 del 2015.

Per quanto concerne il personale ATA:

  • I DSGA e gli assistenti amministrativi “fragili” svolgeranno le loro ordinarie mansioni in modalità agile, avvalendosi delle tecnologie informatiche, secondo quanto previsto dal verbale di confronto del 27 novembre u.s.;
  • I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici “fragili” potranno essere impiegati in mansioni e/o orari, purché nel rispetto del contratto collettivo, che non prevedano il contatto con altri soggetti.

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Docenti e Ata fragili o inidonei, come procedere ultima modifica: 2020-12-30T10:28:42+01:00 da
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