Roars, 19.2.2022.
Poco tempo fa avevamo commentato la relazione della Corte dei Conti relativa al controllo sulla gestione finanziaria dell’INVALSI, un documento importante, che avrebbe meritato maggiore eco e sicuramente conseguenti modifiche di indirizzo politico. La Corte metteva in evidenza numerosi problemi: conflitti di interesse delle alte cariche dell’istituto, anomalie nel reclutamento, ricorso a contratti atipici, esternalizzazioni e consulenze di esperti profumatamente pagati, costi enormi della macchina dei test, oltre 9 milioni di euro all’anno. Nel dicembre scorso la Corte dei Conti ha concluso la sua attività di controllo sulla gestione finanziaria dell’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) ente che insieme all’INVALSI fa parte del nostro Sistema Nazionale di Valutazione. Anche stavolta la relazione dei giudici contabili merita una lettura, perchè evidenzia aspetti molto singolari: dall’incarico di direttore generale particolarmente longevo, in violazione allo statuto, all’eccesso di spesa per indennità, trasferte e consulenze, fino alla mancanza di un “sistema volto verificare gli standards di qualità dei servizi erogati”. Dall’Ente pubblico che dovrebbe concorrere al “miglioramento della qualità” del nostro sistema scolastico, questo non ce lo saremmo mai aspettato.
Poco tempo fa avevamo commentato la relazione della Corte dei Conti relativa al controllo sulla gestione finanziaria dell’INVALSI (vedi qui), un documento importante, che avrebbe meritato maggiore eco e sicuramente conseguenti modifiche di indirizzo politico. La Corte metteva in evidenza numerosi problemi: conflitti di interesse delle alte cariche dell’istituto, anomalie nel reclutamento, ricorso a contratti atipici, esternalizzazioni e consulenze di esperti profumatamente pagati, costi enormi della macchina dei test, oltre 9 milioni di euro all’anno. Nel dicembre scorso la Corte dei Conti ha concluso la sua attività di controllo sulla gestione finanziaria dell’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) ente che insieme all’INVALSI fa parte del nostro Sistema Nazionale di Valutazione[1]. La relazione dei giudici contabili è stata resa pubblica il 4 gennaio scorso. E anche questa, in estrema sintesi, merita un commento da parte nostra.
Di cosa si occupa l’INDIRE?
Forse in pochi, se non insegnanti o dirigenti scolastici, conoscono l’Istituto INDIRE. Inizialmente Biblioteca di Documentazione Pedagogica, poi INDIRE, poi ANSAS, poi di nuovo INDIRE, parliamo oggi dell’ Ente di ricerca che insieme all’Invalsi è parte del Sistema Nazionale di Valutazione dell’istruzione, come previsto dal regolamento del 2013. Quel regolamento, ormai a regime, estende a tutte le scuole italiane il ciclo della performance amministrativa introdotto dal Ministro Brunetta nel 2009: Rapporti di Autovalutazione, Piani di Miglioramento, Valutazioni esterne, Rendicontazioni sociali. Una mole di documentazione che le scuole elaborano e sintetizzano nelle loro offerte formative, pubblicate sul portale ministeriale Scuola in Chiaro, mai come in questa fase frequentato dalle famiglie e sponsorizzato nelle giornate di marketing scolastico (Open day) per le future iscrizioni.
L’INDIRE è dunque protagonista, anche se di minor peso, almeno nell’immaginario pubblico, rispetto all’INVALSI, del ciclo di gestione della performance scolastica che, sulla base del principio di accountability e trasparenza, dovrebbe favorire la cosiddetta “schoolchoice”, orientando la scelta delle famiglie nel quasi mercato dell’istruzione.
Ma l’INDIRE svolge anche un ruolo fondamentale nell’inquadramento della formazione docenti, in particolare per coloro che entrano in ruolo. La pagina del “toolkit” del futuro docente, con tutta la documentazione relativa al portfolio professionale (leggere qui il commento di Giovanni Carosotti ) sono esempi concreti di cosa sia diventato oggi l’ingresso in ruolo all’interno di un’organizzazione strutturata su base gerarchica e burocratizzata, ovviamente in nome dell’efficienza.
Cosa ha rilevato la Corte dei Conti
L’INDIRE è inquadrato come Ente pubblico di ricerca, “ripristinato” nel 2011. È inoltre l’”Agenzia nazionale” incaricata di gestire i programmi europei di finanziamento nel settore di istruzione (PON). Tale ruolo è fondamentale sia dal punto di vista strategico che di gestione delle ingenti risorse economiche comunitarie che arrivano nelle scuole. Risorse a cui si accede tramite bando, con progetti ben aderenti agli obiettivi europei. Sul paradigma educativo veicolato da tali progetti PON rimandiamo ad un nostro commento precedente (vedi qui) ma soprattutto alla lettura di un rapporto conclusivo dei PON 2017 in cui Deloitte Consulting scriveva della necessità di “resettare le sinapsi cerebrali” dei “professionisti della scuola di mezza età” (i docenti italiani), ancora troppo poco avvezzi alle metodologie didattiche innovative, di cui evidentemente l’INDIRE si fa promotore.
Come per l’INVALSI, la relazione della Corte dei Conti sintetizza in 105 pagine la struttura degli organi interni, la gestione, l’attività di reclutamento e finanziaria dell’istituto. Ed è ancora una volta un documento interessante, che merita alcune osservazioni.
Vediamole per punti.
1) Auto-attribuzione di compensi del Presidente e del CdA dell’INDIRE
La Corte dei Conti definisce “controversa” l’attribuzione dei compensi agli organi di vertice dell’INDIRE. Stando allo statuto, le indennità di carica del Presidente, Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori, sono determinate con decreto interministeriale (Istruzione ed Economia e Finanze). Risalendo, tuttavia, al 2002 il decreto di riferimento, cosa ha pensato di fare l’INDIRE? La Corte scrive che:
INDIRE ha sempre ritenuto che il decreto del 2002 non potesse trovare applicazione in quanto riferito ad un ente con struttura organizzativa e di gestione molto diversa da quella attuale.
Giustissimo.
I compensi previsti da quel decreto sono riassunti in nota nella relazione dei giudici contabili:
Dal 2013, anno inaugurale della Presidenza del Dr. Giovanni Biondi, durata fino al 2019 (per quiescenza, pag. 9) l’istituto ha stabilito che “nelle more dell’approvazione del nuovo decreto interministeriale” i compensi degli organi potessero essere determinati “con delibere de Consiglio di Amministrazione” [1].
I giudici rilevano, tuttavia, che:
gli importi determinati differiscono in maniera consistente rispetto ai compensi individuati (..dal decreto..) del 2002.
Per avere un’idea di quanto “consistente” sia questa differenza, facciamo riferimento alla tabella riportata nella analoga relazione dei giudici contabili relativa all’anno 2017:
A fronte di un’indennità prevista dal decreto 2002 pari a 37.660 euro, il Presidente Biondi, ad esempio, si è visto attribuire, con delibera del Consiglio di Amministrazione in cui egli stesso sedeva, un compenso pari a 91245 euro [2].
Di fronte a tali scostamenti, la Corte ricorda che il Ministero dell’Istruzione, sotto la cui vigilanza è posto l’INDIRE, ha sollecitato l’istituto a “continuare a fare riferimento al decreto del 2002, ad oggi ultimo atto ufficiale per la determinazione dei compensi dell’Ente”.
Nulla di fatto.
I giudici scrivono che :
l’Ente ha affrontato nuovamente la questione, confermando (..) i medesimi compensi per il Presidente, per i consiglieri e per il Collegio dei revisori degli esercizi 2017 e 2019” (pag. 10)
2) Il singolare incarico del Direttore Generale dell’INDIRE
Nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, il Direttore generale dell’INDIRE rappresenta il suo vertice gestionale ed è assunto “con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato la cui durata non può essere inferiore a tre anni, né eccedente il termine di cinque anni”.
Tuttavia, la Corte rileva nella sua relazione che l’attuale DG, Flaminio Galli, già facente funzione dall’ottobre 2012, è stato nominato nel 2013, con incarico rinnovato nel 2016, per il periodo 2017 – 2022.
Per l’esercizio 2019, la sua retribuzione è stata pari a 223.181 euro
con un incremento del 19,9% rispetto all’esercizio 2018, dovuto essenzialmente alla retribuzione di risultato riconosciuta (..) con delibera consiliare (..), per un importo pari al 50 per cento dello stipendio tabellare.
Lo stesso aumento è stato riconosciuto per l’esercizio 2020 con delibera consiliare in cui “viene “dato atto” della gestione ad interim dell’Ufficio dei Servizi giuridici ed amministrativi e degli Affari Generali”.
La Corte relaziona innanzitutto che
la gestione “ad interim” di un ufficio dirigenziale non può che essere – per propria natura – eccezionale ed avere durata limitata nel tempo, mentre nel caso di specie risulta protrarsi da oltre tre anni
Aggiunge poi che esiste assoluta necessità di
assumere, senza ulteriore indugio, misure volte a ripristinare il normale funzionale dell’ufficio dirigenziale in parola, ponendo fine al suddetto metodo di gestione “emergenziale” degli uffici dirigenziali.
Quel che emerge di più sorprendente dalla relazione dei giudici contabili, riguarda non solo le funzioni del Direttore Generale, ma l’ulteriore prolungamento del suo incarico.
I giudici ci informano infatti che con una recente delibera consiliare, ottobre 2020, in sostanza l’Ente ri-assegna l’incarico di Direttore Generale “al medesimo soggetto ed alle medesime condizioni economiche, per il periodo 1° novembre 2020- 31 ottobre 2025”, considerando una “intervenuta caducazione dell’incarico per effetto delle modifiche apportate alla struttura organizzativa”.
In sostanza, abbiamo un Ente pubblico il cui Direttore generale dovrebbe ricoprire tale incarico di norma dai 3 ai 5 anni, ma che è invece in opera come facente funzione dall’Ottobre 2012, con incarico rinnovato fino al 2022, per una durata complessiva di 10 anni. Lo stesso Ente delibera poi, prima del termine del mandato, la decadenza anticipata di tale incarico, per modifiche dell’assetto istituzionale. Sorprendentemente, però, riassegna di seguito l’incarico allo stesso soggetto, che quindi risulta essere Direttore generale fino al 2025, per un totale complessivo di 13 anni.
La relazione dei giudici contabili sottolinea con dovizia di argomentazioni la peculiarità di queste circostanze, ovvero di un Ente che deliberando nel 2020 la decadenza anticipata della funzione di Direttore Generale del Dr. Flaminio Galli, delibera poi la nuova nomina come Direttore Generale dello stesso Flaminio Galli, fino al 2025.
Singolare, relaziona la Corte dei Conti, che l’attribuzione del nuovo incarico di direttore generale sia avvenuta “senza procedere ad una previa procedura comparativa” e senza un “formale provvedimento di revoca che individui ed espliciti le ragioni della cessazione anticipata dell’incarico”, ovvero senza una motivazione che espliciti “il nesso eziologico” tra riassetto organizzativo e necessità di cessazione anticipata”.
Ancor più singolare, poi, riassegnare l’incarico allo stesso soggetto. La Corte scrive infatti:
revocare l’incarico ad un dirigente per “motivi organizzativi” presuppone che il dirigente in questione non possegga i requisiti per la sua prosecuzione e dunque debba essere assegnato ad altro incarico dove “per altro deve intendersi un incarico diverso da quello revocato.
Invece, nella fattispecie in esame, al medesimo soggetto è stato ri-assegnato il medesimo incarico di Direttore generale, e ciò proprio in virtù delle capacità dimostrate e dei risultati raggiunti.
3) L’INDIRE tutela la privacy ?
Anche per quel che riguarda gli adempimenti in materia di privacy, la corte ha riscontrato
criticità nelle misure “adottate dall’Ente al fine di prevenire ed evitare, in particolare, gli attacchi informatici.
Leggiamo infatti che:
Nel 2018 e sino a tutto il 2019, l’Ente non risultava aver ancora provveduto a nominare le persone autorizzate al trattamento e a fornire le relative istruzioni, con l’evidente impossibilità di adottare e dare seguito alle procedure previste, anche in tema di violazione dei dati (data breach), dalla normativa vigente.
Sino a tale esercizio, i portali dei servizi INDIRE utilizzavano il protocollo http (che è un protocollo che offre bassi livelli di sicurezza in cui il traffico è in chiaro) in luogo del protocollo https.Nel mese di settembre 2018, si sono verificati alcuni attacchi informatici (mediante CMS wordpress), in danno dei portali “Edmondo” e “BES” gestiti da INDIRE.
Secondo quanto riferito (..) a seguito degli accertamenti effettuati, sono risultati violati i dati personali (non sensibili) di 6 soggetti interessati (nome, cognome, e-mail, numero di telefono, indirizzo IP) riferiti a insegnanti che si erano registrati nel portale per avere informazioni sulle buone pratiche educative”. (in nota pag. 28).
Nell’esercizio 2020, secondo quanto riportato dal DPO, i portali di INDIRE hanno subito ulteriori attacchi informatici migrati in ambiente SPC Cloud.
Alla luce di ciò, la Corte, anche in considerazione delle possibili sanzioni e dei correlati rischi di aggravio per la finanza pubblica
evidenzia la necessità, non oltremodo rinviabile, che INDIRE, nella sua qualità di titolare ovvero di responsabile dei dati (a seconda delle situazioni), adotti tutte le misure necessarie ad approntare un “sistema” di tutela dei dati personali efficiente ed idoneo a prevenire ed evitare il verificarsi di analoghe violazioni e, conseguentemente, il concretizzarsi dei sopra citati rischi di sanzione.
4) L’INDIRE e la spesa per il personale: eccessive indennità e trasferte, eccessive consulenze
La programmazione del fabbisogno del personale dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nonché la consistenza e le variazioni dell’organico sono stabilite nel Piano Triennale delle Attività. Dall’analisi dettagliata del monitoraggio sulla spesa del personale INDIRE, la Corte rileva che:
il totale delle spese impegnate cresce del 7,5 per cento rispetto all’esercizio 2018 attestandosi a euro 16.804.712.
A livello assoluto, tale incremento è imputabile all’aumento della voce “indennità e altri compensi a personale a tempo indeterminato” (che passa da euro 1.016.931 del 2018 a euro 1.766.844 del 2019) e dei contributi obbligatori per il personale (da euro 1.321.839 del 2018 a euro 2.002.843 del 2019).
Anche gli incarichi di consulenza nel 2019 risultano in aumento, sia come numero che come importo,
passando da 29 del 2018, per un impegno di spesa complessivo pari 1.224.734 euro, a 47 del 2019, per una spesa pari a circa 1.469.962 euro.
Si sarebbe invece dovuto assistere, rilevano i giudici, ad una razionalizzazione dei contratti di consulenza, specie “in considerazione delle consistenti stabilizzazioni effettuate” e almeno “con riferimento allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell’Ente”.
5) L’INDIRE si occupa del miglioramento delle scuole, ma non del suo
Sul sito dell’INDIRE leggiamo:
’Indire si occupa di miglioramento scolastico da prima del suo coinvolgimento diretto nel Sistema Nazionale di Valutazione (..) La mission di Indire, perseguita in decenni di attività con le scuole, si può riassumere nella promozione dell’innovazione scolastica (..)
L’Indire ha preso come riferimento i modelli del Total Quality Management (TQM) e, adottando un approccio dinamico ispirato al modello Dinamic Approach to School Improvement (DASI)(..)
Lo strumento chiave per sostenere il processo di miglioramento è il Piano di Miglioramento (PdM): l’Indire ha reso disponibile per tutte le scuole un proprio modello di PdM e appositi strumenti di accompagnamento alla sua attuazione.
Tutti i collegi docenti e tutti i dirigenti scolastici hanno ormai imparato a comprendere – alcuni ci credono fermamente – il linguaggio dei corsi di management che promuovono il “miglioramento continuo” delle scuole. Il Piano di miglioramento elaborato dall’INDIRE è ormai un documento accessibile sui siti della quasi totalità delle 8000 scuole del regno, fondamentale (dicono) per la determinazione della qualità della loro performance.
Ma se l’INDIRE ha a cuore la performance delle scuole, chi si occupa della performance dell’INDIRE?
Continuiamo la lettura della relazione dei giudici contabili.
Tutti sanno che una buona progettazione è presupposto di ogni buon risultato e del suo successivo miglioramento.
Infatti, anche gli Enti di ricerca, “ai fini della pianificazione operativa, (..) adottano un Piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale”.
Eppure, scrive la Corte:
dai documenti in atti, è emerso che il ritardo nell’approvazione del suddetto documento ha comportato – a cascata – il ritardo nell’approvazione di tutti i documenti a questo connessi e collegati, tra cui il bilancio di previsione e il Piano integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza (2019-2021) (..)
Considerando la natura “strategica” del PTA (..) questa Corte evidenzia la necessità che, per il futuro, venga prestata particolare attenzione alla tempistica di approvazione del suddetto documento e, quindi, di riflesso di tutti i documenti, anche di bilancio, a questo connessi e collegati.
Dunque, il primo problema riguarda la tempistica dei documenti di programmazione e di valutazione della performance. Ma troviamo anche un’altra criticità.
La relazione relativa all’esercizio 2020 sul “Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli” stilata dall’Organismo Indipendente di valutazione (OIV) evidenzia alcune criticità, in particolare, la mancanza:
– “di un sistema volto verificare gli standards di qualità dei servizi erogati;
– “di procedure specifiche di controllo dell’inosservanza di obblighi dirigenziali previsti dalle norme e aventi rilevanza ai fini della misurazione e valutazione della performance”;
Significativo che per un Ente incaricato della valutazione della qualità del sistema di istruzione presenti evidenti carenze nell’attuazione di quello stesso ciclo della performance a cui tutte le scuole oggi con ligia convinzione (o onesta dissimulazione) si dedicano.
A quanto pare – ci dicono i giudici contabili – per l’INDIRE
“tale obiettivo risulta ancora a livello di intenti”[2], dunque si
“ritiene necessario efficientare la dinamica del sistema di valutazione delle performance”.
Questo proprio non va bene.
Chi di performance ferisce, di performance perisce.
[1] “sulla base dei parametri e dei criteri contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, così come successivamente esplicitata con la circolare n. 4993 del 29 maggio 2001” , pag. 9.
[2] Compenso corrisposto tra il 2013 e il 2017, poi confermato ma non riconosciuto per sopravvenuta quiescenza.
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Dopo l’INVALSI, la Corte dei Conti bacchetta anche l’INDIRE ultima modifica: 2022-02-19T21:17:21+01:00 da