Ferie e permessi: cosa succederà dopo la sentenza della Corte di Cassazione?

Gilda Venezia

Cosa succederà, adesso, dopo la sentenza della Corte di Cassazione in tema di ferie e permessi del personale della scuola?

In linea di principio l’orientamento della Corte dovrebbe in qualche misura avere il risultato di ridurre il contenzioso; in altre parole, essendoci ora un punto fermo sotto il profilo giuridico, d’ora in avanti le parti dovrebbero avere un punto di riferimento tale da impedire inutili ricorsi al giudice del lavoro.
Ma non è detto che le cose vadano come la logica vorrebbe.
Alcuni sindacati, Flc-Cgil e Gilda per esempio, hanno già detto che, a loro parere, con la sentenza non cambia nulla perché il dispositivo della Cassazione non modifica in nulla le regole attuali.
Al contrario, come abbiamo già scritto, ANP afferma che con questa sentenza cambia assolutamente tutto perché la Cassazione avrebbe ribadito il principio che la domanda di ferie e permessi che il personale presenta al dirigente scolastico è soggetta alla valutazione discrezionale del dirigente stesso.

Un dato, comunque, è certo: di qui in avanti la sentenza della Cassazione farà giurisprudenza e quindi nessun giudice del lavoro potrà decidere su questa materia senza tenerla nella dovuta considerazione.
Questo dovrebbe avere una conseguenza importante e non dovrebbe accadere di trovarsi di fronte a interpretazioni opposte da parte di tribunali diversi (il giudice del lavoro di Pordenone dovrà uniformare le proprie decisioni alla sentenza, esattamente come dovrà fare il giudice di Trapani).
Conoscendo l’orientamento della Corte, inoltre, anche gli eventuali ricorrenti dovranno essere più “cauti” e attenti.

Ovviamente questo non significa che la sentenza rappresenti un limite invalicabile in assoluto: la sentenza, infatti, pone fine ad un contenzioso interpretativo di una norma contrattuale, ma in futuro le parti (e cioè Aran e sindacati) potrebbe accordarsi per addivenire ad una sorta di “interpretazione autentica” della disposizione (di fatto vorrebbe dire arrivare ad una riscrittura della norma).
Fermo restando il fatto che in nessun caso si potrà superare la previsione che la fruizione di ferie e permessi deve avvenire senza che si determini una spesa aggiuntiva per lo Stato (tale regola è espressamente contenuta in una legge finanziaria).

Ma cosa dice effettivamente la Cassazione? 

Va innanzi tutto premesso che il ricorso del dipendente era già stato rigettato sia in primo che in secondo grado, in quanto il docente aveva motivato la richiesta di permesso con la necessità di accompagnare la moglie fuori Milano, senza fornire – a supporto della domanda- non solo alcuna documentazione, ma neppure un’autocertificazione.
In questo quadro, la Cassazione ha spiegato che la richiesta di permesso dev’essere supportata da un motivo idoneo; pertanto tale motivo dovrà essere “adeguatamente specificato”, in modo da consentire al dirigente scolastico di valutarne l’opportunità.

Conclusioni.

Se è vero che si tratta di una decisione destinata a far discutere- soprattutto perché interviene su una problematica particolarmente “calda” (si ricorda che i docenti durante l’anno scolastico non hanno la possibilità concreta di fruire delle ferie, essendo tale diritto subordinato alla duplice condizione di poter essere sostituiti da personale in servizio nella stessa sede e senza che ciò determini “oneri aggiuntivi”)- resta il fatto che sostanzialmente  l’interpretazione della norma continua ad essere controversa, come confermato dai comunicati di senso opposto inviati dall’Associazione dei Dirigenti Scolastici e dai sindacati.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’ANP, la pronuncia non afferma affatto che il Dirigente Scolastico abbia un potere discrezionale (e tanto meno insindacabile) nel concedere o meno il permesso, ma – a ben guardare- si limita ad affermare che il dipendente ha l’onere di motivare adeguatamente la richiesta.


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Ferie e permessi: cosa succederà dopo la sentenza della Corte di Cassazione? ultima modifica: 2024-10-20T05:37:52+02:00 da
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