di Natalia Carpanzano, Orizzonte Scuola, 13.1.2016.
I progetti di stage o di alternanza scuola-lavoro, attuati dalle scuole secondarie di secondo grado, sono ormai parte integrante delle attività scolastiche, ma cosa occorre fare dal punto di vista della sicurezza?
Questi tipi di attività sono disciplinate dall’art. 18 della L. 196/97 (Norme in materia di promozione dell’occupazione) e dal suo Regolamento attuativo, il quale all’art. 3 comma 1 prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Da tenere in considerazione c’è però anche il D.Lgs. 81/08, il quale ci dice che ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, gli allievi in stage sono considerati lavoratori a tutti gli effetti e quindi ricadono nell’applicazione e negli obblighi di attuazione del Decreto stesso.
Cosa deve fare dunque un Dirigente Scolastico che debba mandare i propri studenti in azienda?
Innanzitutto dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro, e programmare le relative misure di prevenzione e di gestione affinché gli studenti siano il più possibile tutelati.
In questa prospettiva risulta necessario incentivare la collaborazione tra il referente d’istituto e il servizio di prevenzione e protezione dell’istituto.
Nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante. Ciò richiede conoscenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d’istituto ma anche la definizione di procedure per acquisire informazioni da parte dell’azienda.
Nella convenzione fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi dovranno essere espressi gli impegni delle parti.
Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:
- l’osservanza degli obblighi di legge
- la valutazione dei rischi riferita all’esperienza di stage
- la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall’allievo lo preveda
- la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
- l’informazione dell’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito
- l’informazione dell’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto
- l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08
- L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà:
- le garanzie assicurative dell’allievo
- la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11
- la presenza di un tutor che segua l’allievo.