dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, maggio 2019
– Malattia, quando si deve avvertire la scuola
Per prima cosa quando ci si ammala bisogna avvertire il datore di lavoro.
Il tempo a disposizione del lavoratore per compiere tale onere è regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda nella quale si è occupati.
Di norma bisogna avvertire la struttura di appartenenza in maniera tempestiva e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza per malattia, anche nel caso di una eventuale prosecuzione dell’assenza (ccnl SSN -sanità pubblica- 1/9/95). Sei norma le scuole chiedono un. preavviso tra le 7.30 e le 8.00, in tempo utile per riorganizzare il servizio ed eventualmente per cercare un supplente.
La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta indipendentemente dall’invio del cerficato.
E’ esonerato solo il lavoratore che riesce a dimostrare giustificato impedimento.
Procedura di invio del certificato
Il certificato medico per malattia si richiede al medico curante entro 48 ore dal verificarsi della patologia che ha generato l’assenza.
E’ cura del medico di famiglia trasmetterlo per via telematica all’Inps. L’ente rilascia una ricevuta con il numero di protocollo che deve essere comunicato al datore di lavoro.
Nel caso in cui il medico curante sia assente, il certificato può essere rilasciato da altro medico convenzionato o comunque dalla guardia medica.
Nel caso di ricovero sarà l’ospedale che invierà il certificato. Se non si può procedere alla trasmissione telematica, è necessario inviare una raccomandata con il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico.
Come ottenere il numero di protocollo del certificato medico
Il medico curante una volta trasmesso il certificato all’INPS e deve comunicare il numero di protocollo che sarà cura dell’interessato trasmettere alla scuola.
Non c’è bisogno di aspettare il medico curante se si deve prolungare una malattia o se dopo la visita non si è ancora ricevuto il certificato.
Se il medico curante non è disponibile è possibile rivolgersi alla guardia medica o a un altro convenzionato: non cambia molto. In entrambi i casi, la certificazione deve essere inviata entro 48 ore dall’assenza.
Visita fiscale INPS: cos’è?
La visita fiscale inps è una visita medica, un accertamento sanitario, che viene compiuta da un medico dell’Inps nei confronti del lavoratore, quando esso si assenta per malattia.
Dal momento che il lavoratore è comunque retribuito pur non essendo al lavoro, il datore e l’INPS possono controllare l’effettiva esistenza dello stato di malattia. L’Ente preposto alle visite è l’INPS stessa attraverso il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC) attivo dal 1° settembre 2017.
Il medico può essere mandato direttamente dall’Inps, scegliendo da chi andare tra un numero di soggetti presi a campione per i lavoratori privati, oppure a spese del datore di lavoro, o, ancora, dall’amministrazione presso cui lavora se si tratta di dipendente pubblico.
Il dipendente in malattia è soggetto alle visite di controllo degli enti preposti; per questa ragione è tenuto a rispettare determinate fasce orarie di reperibilità durante le quali non può allontanarsi dal proprio domicilio per dare la possibilità all’INPS di effettuare gli accertamenti medico legali.
Tuttavia può capitare che il lavoratore si allontani dal domicilio durante questi orari e risulti assente alla visita fiscale. Vediamo quindi in breve quali sono gli orari da rispettare e quali sono le motivazioni valide perchè l’assenza non porti nessuna conseguenza di tipo economico o disciplinare.
Fasce orarie di reperibilità
Visite mediche per dipendenti in malattia: cambiano le fasce orarie anche per docenti e Ata
Con una nota emanata in data 22 dicembre, l’Inps comunica i nuovi orari che verranno osservati per le visite mediche disposte nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per malattia.
Nella nota citata, l’Inps evidenzia che “nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari:
- dalle ore 10 alle 12
- e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.
Messaggio INPS 4640 del 22 dicembre 2023 – Fasce orarie visite fiscali
Quando può venire il medico fiscale?
Ad eccezione degli orari non compresi nelle fasce di reperibilità, il medico fiscale può venire in qualsiasi momento e in ogni giorno della settimana, anche in quelli non lavorativi.
Se compresi nel periodo di assenza dal lavoro, infatti, il controllo fiscale può avvenire anche nei giorni festivi, in quelli di riposo e nei fine settimana (sabato e domenica).
Inoltre le visite fiscali possono essere effettuate sin dal primo giorno di assenzadal lavoro, specialmente quando questo si verifica in prossimità delle giornate festive e del riposo settimanale.
Il medico fiscale può tornare?
Dal 1° gennaio 2018il medico fiscale potrà tornare ogni volta che lo ritiene giusto, anche nello stesso giorno se necessario.
Lo ha stabilito il Decreto Madia 2016/2017– pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso – con il quale sono state introdotte delle regole più restrittive per risolvere lo storico problema dell’assenteismo nei pubblici uffici.
Cosa fa il medico fiscale?
Il medico fiscale è l’incaricato dall’INPS per il controllo dello stato di salute di un dipendente pubblico e privato assente per malattia.
Questo ha il compito di valutare le condizioni del lavoratore, verificando che questo rispetti gli obblighi di reperibilità e confermando che si trova in uno stato di salute tale da non permettergli di andare a lavoro.
Ad esempio, durante la visita fiscale il medico incaricato dal nuovo Polo Unico INPS potrebbe rilevare l’avvenuta guarigione del lavoratore obbligandolo a tornare a lavoro in anticipo prima.
Le sanzioni per chi non rispetta le regole sono molto severe, per questo motivo il medico fiscale è l’incubo dei lavoratori nel periodo in cui ricevono l’indennità di malattia.
Conseguenze dell’assenza ingiustificata alla vista fiscale
Le sanzioni per l’assenza alla visita fiscale sono graduate in base al tipo di violazione:
- in caso di assenza alla prima visita scatta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia. La sanzione scatta per il solo fatto di essere stati irreperibili, anche se la malattia è effettivamente esistente;
- in caso di assenza alla seconda visita (sia essa quella domiciliare o ambulatoriale) scatta oltre alla perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo;
- in caso di assenza alla terza visita, l’indennità INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità.
Oltre a ciò, il datore di lavoro potrebbe anche decidere, nei casi di reiterata violazione, di licenziare il dipendente per giusta causa o comunque comminargli delle altre sanzioni disciplinari..
Esistono tuttavia dei casi in cui l’assenza alla visita è giustificata e non genera pertanto alcuna sanzione da parte dell’INPS.
Motivi di assenza giustificata alla visita di controllo inps
L’assenza è giustificata quando è dovuta a:
- Ricovero ospedaliero;
- Periodi già accertati da precedenti visite di controllo;
- Assenza dovuta a giustificato motivo.
Giustificato motivo di assenza alla visita di controllo
E’ giustificato motivo di assenza alla visita di controllo:
- Forza maggiore;
- Situazione che abbiano reso indifferibile ed inderogabile la presenza del dipendente altrove;
- Concomitanza con la reperibilità di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, laddove si dimostri che le stesse non potevano essere svolte in orari diversi.
In generale si tratta di ogni serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento del dipendente dal proprio domicilio.
Altri casi di assenza giustificata alla visita fiscale inps
La giurisprudenza ha individuato altri casi di assenza giustificata alla visita di controllo:
- Ritiro presso gli sportelli sanitari di radiografie collegate alla malattia;
- Effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
- Esigenza improrogabile di recarsi in farmacia;
- Visita alla madre ricoverata in ospedale quando l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità;
- Visita presso l’ambulatorio del medico in caso di impossibilità nel conciliare l’orario di visita con le fasce di reperibilità ovvero se finalizzata a far constatare la guarigione dalla malattia, al fine di riprendere anzitempo l’attività lavorativa.
Cause di esonero dalla visita fiscale
Quelle che abbiamo appena elencato sono motivi che giustificano l’assenza alla visita fiscale ma che vanno sempre giustificati con documenti e comunicati al datore. La legge ha però previsto l’esenzione dalla visita fiscale – tanto per i pubblici dipendenti tanto per quelli del settore privati – nelle seguenti ipotesi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare (per es. emodialisi, chemioterapia, terapie riabilitative per i lavoratori affetti da Aids, ecc.);
- le lavoratrici in stato di gravidanza a rischio;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta lacausa di servizio;
- stati patologici con invaliditàche ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%. Per l’elenco completo di tali malattie leggi il successivo paragrafo relativo all’elenco delle malattie senza visita fiscale.
Per «terapie salvavita» si intendono le cure indispensabili a tenere in vita una persona, in certa misura indipendenti dalla qualità intrinseca del farmaco usato ad essere salvavita. Infatti, un farmaco potrebbe essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa, verso cui ha tuttavia indicazione d’uso e/o con altra posologia: ad esempio, un antibiotico può essere salvavita in un paziente con AIDS, mentre svolge il suo semplice ruolo antimicrobico non salvavita in un soggetto immunocompetente.
I giorni di esenzione dalla visita fiscale sono solo i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, necessari a far sottoporre il dipendente affetto da malattia alla terapia salvavita.
Per «infortunio sul lavoro» si intende un incidente subito dal lavoratore e durante l’orario di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro (cosiddetto infortunio in itinere). Nell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico-fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la salute del dipendente.
Il codice E del medico di famiglia
Quando il medico di base ritiene che il proprio assistito sia colpito da una delle malattie che consentono l’esonero dalla visita fiscale, inserisce il codice Enel certificato medico che invia all’Inps telematicamente. Tale codice esclude automaticamente il malato dall’elenco dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale. L’Inps ha comunque la possibilità di valutare la decisione del medico di famiglia onde evitare abusi.
Non spetta al paziente, ovviamente, chiedere al proprio medico di inserire il codice E nel certificato ma è quest’ultimo che valuta la gravità della situazione.
Malattie senza visita fiscale: l’elenco
Nel precedente paragrafo abbiamo detto che non c’è obbligo di reperibilità per gli “stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%”. Un circolare dell’Inps ha indicato quali sono tali situazioni patologiche che consentono di ottenere l’esonero dalla visita fiscale [Circ. INPS 7 giugno 2016 n. 95] ossia di non dover rispettare la reperibilità e poter uscire di casa in qualsiasi momento, senza né l’obbligo di comunicarlo al datore di lavoro, né di conservare la documentazione giustificativa. Tali malattie sono:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- Emorragie severe/infarti d’organo;
- Coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- Insufficienza renale acuta;
- Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- Gravi infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato;
- Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
- Ipertensione liquorale endocranica acuta;
- Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO;
- Neoplasie maligne in: 1) trattamento chirurgico e neoadiuvante; 2) chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze; 3) trattamento radioterapico;
- Sindrome maligna da neurolettici;
- Trapianti di organi vitali;
- Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ecc.) per il solo periodo convalescenziale;
- Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Il dipendente che si trovi in una delle predette condizioni e voglia farsi riconoscere l’esenzione dalla visita fiscale deve inviare tutta la relativa documentazione medica, attestante la patologia, al datore di lavoro e all’Inps.
Visita fiscale dopo un intervento chirurgico
Se si è stato ricoverati in un ospedale o in un’altra struttura sanitaria o si è subito un intervento chirurgico sarà il personale della struttura di ricovero a occuparsi della trasmissione telematica della certificazione INPS, al lavoratore viene naturalmente rilasciata una copia del certificato.
Il personale stabilisce dei giorni di convalescenza post operatoria e, se alla fine di questi non dovesse sentirsi ancora recuperato, può chiedere al tuo medico di base di prolungare lo stato di malattia.
Per quanto riguarda la visita fiscale, non è permessa in questi casi:
- periodo di ricovero in ospedale;
- se ci si reca al Pronto Soccorso per un problema relativo allo stato di salute.
Cosa succede se ci si ammala all’estero? Come comunicarlo all’Inps
Se la malattia avviene in un Paese della UE o convenzionato con l’Italia, bisogna presentare il certificato medico (che sarà redatto da un medico del Pronto Soccorso o Guardia Medica o altro) all’istituzione estera competente in materia, entro 3 giorni dall’inizio della malattia, munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia.
Sarà l’istituzione a inviare tutta la certificazione all’INPS, certificazione che vale come quella italiana quindi con tutte le caratteristiche sopra indicate.
Se il Paese extraeuropeo, come la Cina, gli USA o l’Australia, è un po’ più problematica: è necessarioinfatti presentare il certificato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana che si occuperà di inviarlo all’istituto.
Dopo la visita fiscale è possibile uscire di casa?
Con una recente riforma è stata ammessa la possibilità di eseguire fino a due visite fiscali nello stesso giorno. Il che significa che, una volta ricevuto il medico dell’Inps ed essersi sottoposti al controllo, non si è ancora autorizzati ad uscire.
Quando si può giustificare l’assenza alla visita fiscale
Il dipendente che è in malattia può assentarsi da casa per ragioni urgenti, che devono essere comunicate al datore di lavoro e giustificate con documenti. La comunicazione deve essere data prima di uscire di casa. Tuttavia, nei casi di urgenza in cui non c’è tempo per fornire tale avviso (si pensi al trasporto di un parente in ospedale per un improvviso malore), si può inviare la comunicazione in un momento successivo salvo sempre conservare le prove documentali delle ragioni dell’assenza.
Si deve comunque trattare di un serio e fondato motivo che rende plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. Esso non si identifica esclusivamente nello stato di necessità o di forza maggiore, ma può essere costituito anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile.
L’assenza alla visita fiscale può essere giustificata – e pertanto non si applicano le sanzioni – in due casi:
- ricovero ospedaliero;
- assenza dovuta a giustificato motivo.
Il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi[Circ. INPS 8 agosto 1984 n. 183. Cfr. Cass. sent. n. 24681/2016]:
- forza maggiore;
- situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove (ad esempio un parente si trovava in fin di vita e necessitava di trasporto in ospedale);
- concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.
Ecco qualche esempio di assenza per giustificato motivo per come individuate dai giudici in alcune sentenze:
- ritiro presso ospedali e cliniche di radiografie collegate alla malattia in atto;
- urgenza di effettuare una iniezione;
- visita presso l’ambulatorio del medico in caso di impossibilità di conciliare l’orario di ricevimento con le fasce di reperibilità. La visita deve essere comunque finalizzata a far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa;
- visita specialista, in caso di cure dentistiche urgenti;
- urgenza di recarsi in farmacia per acquistare farmaci;
- effettuazione di attività di volontariato non realizzabile in tempi diversi da quelli delle fasce orarie;
- visita a un genitore ricoverato in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità.
Obblighi dipendente
In caso di assenza del dipendente alla visita di controllo non è necessario che questi informi preventivamente l’azienda e l’inps.
Il dipendente deve limitarsi a fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza alla visita.
E’ tuttavia valida e dev’essere osservata la disposizione del ccnl che preveda l’obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente all’azienda la propria assenza durante le fasce orarie di reperibilità. Tale adempimento ha tuttavia valore ai soli fini del trattamento di malattia totalmente a carico del datore.
Assenza ingiustificata alla visita fiscale
Non possono essere considerati casi che giustificano l’assenza al controllo del medico fiscale ipotesi come:
- il malfunzionamento del campanello;
- breve uscita per delle commissioni;
- non essersi potuti alzarsi dal letto.
Vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per poter consentire l’accesso al personale sanitario.
Sanzioni disciplinari
Oltre alle citate conseguenze economiche da parte dell’inps, l’assenza ingiustificata alle visite di controllo configura un’inadempienza anche nei confronti del datore di lavoro tale da portare, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa.
Il licenziamento è, poi, previsto quando la malattia è falsa oppure se si esibiscono i certificati medici mendaci. In quest’ultimo caso, venendo meno il rapporto di fiducia, è probabile che appunto scatti un licenziamento per giusta causa.
In particolare, la giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 24681/2016) ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente reo di essersi ripetutamente assentato dalle visite di controllo. Questo anche dopo l’applicazione della prima sanzione (multa) e di quelle successive (sospensione dal servizio). Nella valutazione della legittimità del licenziamento entrano in gioco anche le mansioni assegnate al lavoratore assente. Nel caso in questione il lavoratore assente era preposto ad un ufficio con funzioni di coordinamento di altri dipendenti.
L’eventuale licenziamento comminato dall’azienda non richiede necessariamente la previsione di una tale ipotesi all’interno del codice disciplinare.
Il codice è invece indispensabile se l’azienda intende adottare una misura conservativa.
Procedura di invio del certificato
Il certificato medico per malattia si richiede al medico curante entro 48 ore dal verificarsi della patologia che ha generato l’assenza.
E’ cura del medico di famiglia trasmetterlo per via telematica all’Inps.
l’ente rilascia una ricevuta con il numero di protocollo che, se previsto dal contratto, deve essere comunicato al datore di lavoro.
Nel caso in cui il medico curante sia assente, il certificato può essere rilasciato da altro medico convenzionato o comunque dalla guardia medica.
Nel caso di ricovero sarà l’ospedale che invierà il certificato. Se non si può procedere alla trasmissione telematica , è necessario inviare una raccomandata con il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico
Certificato medico di malattia: le regole da seguire
Quando sei ammalato, come prima cosa devi avvertire la tua azienda che non potrai andare al lavoro.
Puoi farlo sia telefonicamente che via e-mail dicendo che sarai assente per quella giornata e che successivamente darai informazioni più dettagliate.
Una volta fatto ciò, dovrai andare dal tuo medico o, nel caso sei impossibilitato dovrà venire lui stesso a visitarti a casa per farti rilasciare il certificato che attesti quanti giorni avrai di malattia.
Importante
Il certificato medico viene scritto in duplice copia, una viene rilasciata al lavoratore e l’altra è per l’azienda.
In quella destinata al lavoratore è descritta anche la prognosi (influenza, gastrite ecc…), in quella per l’azienda no, in quanto perché vige la legge sulla privacy.
Tu non sei obbligato a dire la causa della tua assenza per malattia alla tua azienda e nessuno può farlo per te.
Come ottenere il numero di protocollo del certificato medico
Il medico curante una volta trasmesso il certificato all’INPS e ti deve comunicare il numero di protocollo che sarà cura tua trasmettere all’azienda.
Una volta che le risorse umane o il datore di lavoro ricevono il numero di protocollo potranno risalire a tutte le informazioni e in quel caso potrai evitare di portare il certificato medico cartaceo, sempre che non ti venga espressamente richiesto. Anche tu stesso, andando sul sito dell’INPS, puoi consultare i tuoi attestati di malattia.
Immettendo il tuo PIN, puoi inserire o il tuo numero di cellulare o il tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere via SMS o mail il numero di protocollo dei tuoi certificati.
Quindi, non c’è bisogno di aspettare il medico curante se devi prolungare una malattia o se dopo la visita non hai ancora ricevuto il certificato: puoi controllare tu stesso. una volta che lo avrà redatto.
Se il medico curante non è disponibile puoi sempre rivolgerti alla guardia medica o a un altro convenzionato: non cambia molto. In entrambi i casi, la certificazione deve essere inviata entro 48 ore dall’assenza.
Certificato medico contrastante: cosa succede
In caso di contrasto tra il certificato del medico curante e quello del medico di controllo non è obbligatorio accettare automaticamente il secondo.
Se il dipendente sottoposto a visita fiscale non accetta il certificato del medico di controllo, deve farne menzione immediatamente al medico stesso che lo riporterà sul referto.
Il giudizio definitivo su quale dei due certificati prevalga spetta al coordinare sanitario della sede inps territorialmente competente. In pendenza di giudizio, il dipendente potrà comportarsi come prescritto dal medico curante.
Non è infine da considerarsi assenza ingiustificata l’omessa ripresa dell’attività lavorativa nella data riportata dal medico di controllo, che ha modificato la prognosi del medico curante (se il dipendente non ha accettato il responso del medico di controllo).
Come richiedere la visita fiscale
Se l’Inps dispone d’ufficio le visite di controllo, lo stesso non può dirsi dell’azienda. Questa infatti deve presentare apposita richiesta in via telematica accedendo al portale inps, servizio “richiesta visita medica di controllo”.
Una volta effettuata la visita, il medico redige un apposito verbale informatico di cui una copia è rilasciata al dipendente. Il verbale viene poi inviato all’inps e reso disponibile all’azienda per la consultazione.
Indirizzo di reperibilità sbagliato. Responsabilità del lavoratore
Cosa succede se il medico curante sbaglia ad indicare l’indirizzo per la reperibilità del lavoratore: può il lavoratore stesso essere ritenuto giustificabile nel caso in cui venga disposta la visita medica di controllo domiciliare all’indirizzo errato?
A questa domanda, l’INPS ha risposto con un’importante FAQ.Il lavoratore che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia ai fini dell’assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo (ad esempio: frazione, contrada …ecc. ). Qualora si tratti di località di difficile individuazione, è necessario riportare tutti gli elementi utili al medico di controllo, incaricato dall’Inps, per l’espletamento della visita medica di controllo presso il domicilio del lavoratore.
Infatti, con il certificato telematico non cambia la responsabilità del lavoratore di collaborare pienamente per il compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l’Inps vorranno effettuare. Pertanto, se la visita non potrà essere effettuata per indicazione errata o non completa del domicilio, il lavoratore non verrà di regola ritenuto giustificabile e, nel caso di pagamento dell’indennità di malattia a carico dell’Inps, verrà conseguentemente sanzionato fino alla totale perdita – in taluni casi – del diritto alla suddetta indennità.
Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllare, al momento della redazione dello stesso, con la massima attenzione, i suddetti dati ed in particolare quelli relativi all’indirizzo per la reperibilità.
Il lavoratore potrà, inoltre, fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell’attestato di malattia, come previsto nella circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della Funzione pubblica. Tale circolare riconosce espressamente al lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, l’invio degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L’obbligo di invio del certificato da parte del medico al lavoratore che ne fa richiesta è stato successivamente previsto dall’art. 7, comma 1 bis, del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 17.12.2012. Il lavoratore può, infine, visualizzare il proprio certificato/attestato di malattia anche mediante rilascio del solo numero di protocollo utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Istituto.
Qualora si riscontrino errori o inesattezze nel certificato, lo stesso potrà essere annullato dal medico estensore entro il termine di 24 ore dal suo rilascio.
Richiesta visita fiscale INPS del datore di lavoro: modalità e costi
Tutto ciò che abbiamo detto finora ha riguardato il lavoratore. E se invece è l’azienda a richiedere la visita fiscale?
Ecco cosa fare: tramite il sito dell’INPS, in modalità telematica, puoi fare la richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale. Questo vale sia per datore di lavoro pubblico che per il datore di lavoro privato, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.
La presentazione della richiesta deve essere effettuata attraverso il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” del portale WEB dell’Inps– con accesso tramite PIN – tramite il quale sarà possibile visualizzare in tempi brevi l’esito della visita. I servizi INPS, inoltre, prevedono:
- Ricezione automatica degli attestati di malattia via e-mail purché il datore di lavoro la richieda all’indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale INPS competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.
Lo stesso servizio può essere richiesto anche dai consulenti del lavoro appositamente delegati, che potranno ricevere gli attestati dei dipendenti delle aziende da loro gestite; - La consultazione degli attestati di malattia per i datori di lavoro consente loro di vedere tutti gli attestati di malattia dei dipendenti. Sono consentiti diversi tipi di ricerche e viene offerta la possibilità di scaricare la lista degli attestati;
- Consultazione attestati di malattia: da questo link si può vagliare e stampare un attestato di malattia fornendo il numero di protocollo del certificato e il codice fiscale associato.
Questo servizio è raggiungibile anche chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803 164 o al numero 06164164 con tariffa a carico dell’utente chiamante.
Visita fiscale: il datore di lavoro non può contattare il medico
Anche se il tuo datore di lavoro nutre dei dubbi sul fatto che tu sia malato, bisogna sapere che non potrà chiedere spiegazioni in merito al medico che ha prescritto la malattia. Potrà saperne di più soltanto contattando l’Inps e richiedendo la visita fiscale (con i costi di cui sotto).
Non potrà in nessun caso contattare direttamente il medico curante perché tale comportamento viola la privacy del dipendente. Pertanto per un rapporto più sereno con l’azienda, il medico compie la sua attività inviando il numero all’azienda però sarà meglio anticipare la tua assenza all’azienda e avvisare anche quanto si pensa di stare in malattia. Fermo restando che appunto terrai al corrente il datore di lavoro sul decorso della tua malattia
Qual è il costo della visita fiscale INPS per l’azienda?
Ecco il dettaglio:
- 41,67 euro per la visita domiciliare effettuata durante un giorno feriale;
- 52,82 euro per la visita domiciliare effettuata in un giorno festivo;
- 28,29 euro per la visita domiciliare feriale che però non è stata eseguita per assenza del lavoratore;
- 39,61 euro per la visita domiciliare festiva non eseguita a causa dell’assenza del lavoratore.
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