dal blog di Gianfranco Scialpi, 5.7.2023.
I Tar e la bocciatura. Il provvedimento richiede il supporto di azioni pregresse. Due casi a confronto.
I Tar e la bocciatura. Due vicende a confronto
I Tar e la bocciatura. La decisione, che spetta al Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico, è un atto amministrativo. Può essere impugnato dalla controparte (famiglia) e quindi costringere i docenti e il rappresentante legale dell’Istituto scolastico a motivare la decisione. Questa per essere inattaccabile deve rappresentare l’atto conclusivo di una serie di adempimenti formali e concreti, che il Consiglio di classe deve tener conto. Diversamente si è esposti a rivedere la propria decisione.
I due casi, che illustrerò sinteticamente, aiutano a comprendere il territorio normativo e giuridico entro il quale muoversi.
Primo caso. ” i genitori del minore iscritto al 2° anno dell’istituto alberghiero avevano contestato la mancata ammissione dello stesso alla classe successiva pur avendo (a loro dire) rappresentato al Preside dell’Istituto le caratteristiche di “delicatezza” dell’alunno, così come emergenti dalla certificazione medica allegata al ricorso…Secondo il Tar Campania-Napoli (sentenza 3706 del 19 giugno scorso) non raccogliere l’invito della scuola di far seguire il proprio figlio da un supporto psicologico adeguato può costarne la bocciatura.
Secondo caso, “Una studentessa del liceo Da Vinci di Trento è stata ammessa dal Tar agli esami di maturità malgrado insufficienze in fisica, scienze, diritto, matematica e italiano, che avevano portato alla non ammissione…Alla base del ricorso della studentessa – spiega il quotidiano locale – il fatto che non sarebbero stati apprestati i previsti corsi di recupero per le materie in cui lei non aveva ottenuto la sufficienza nel corso dell’ultimo anno scolastico. E inoltre il fatto che la ragazza avrebbe nel frattempo già superato l’esame di ammissione all’Università di Trento per il corso di laurea in Economia Aziendale. Motivazioni che hanno al momento convinto il Tar ad accordarle l’ammissione alla maturità con riserva”
Tutto converge sulle azioni della scuola
Apparentemente i casi sembrano non avere punti in comune. Ponendo però attenzione, tutto converge sulle azioni intraprese dalla scuola. L’istituzione è tenuta ad attivare o proporre soluzioni che rimuovano gli ostacoli che, “limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 comma 2 Costituzione italiana).
Siamo di fronte a un passaggio della nostra Carta molto impegnativo per l’Istituzione scolastica. La sua azione non può limitarsi a conseguire l’uguaglianza formale (profilo liberale), ma dare concretezza anche a quella sostanziale (concezione democratica). Nel primo caso la scuola ha più volte proposto ai genitori il supporto psicologico, nel secondo caso, invece sembra che non siano stati attivati corsi di recupero. Ai giudici interessa poco il fondato rilievo di C. Costarelli (ANP-Lazio) sulla difficoltà di attivare un’adeguata attività di recupero per motivi economici e in itinere con classi-pollaio.
I magistrati leggono la normativa. Ne consegue la valutazione sul grado di coerenza costituzionale delle decisioni della scuola.
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II Tar e la bocciatura. E’ un provvedimento che richiede determinati passaggi ultima modifica: 2023-07-05T19:08:03+02:00 da