Obiettivo scuola, 31.10.2020.
Il regime di part-time verticale si caratterizza per il fatto che il dipendente lavora tutta la giornata come un dipendente in regime di full time, ma la sua prestazione lavorativa sia articolata solo in alcuni giorni della settimana, oppure solo in alcune settimane o mesi dell’anno.
A norma dell’art. 39, comma 7 del CCNL del 2007 comparto scuola, il tempo parziale può essere realizzato con «articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno» (Tempo parziale verticale). Quindi, pur essendo teoricamente possibile un’articolazione del part-time verticale anche su base mensile o annuale, questa potrà avvenire solamente se lo consente la programmazione dell’attività didattica, nell’ambito della autonomia delle istituzioni scolastiche, definita nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Nel caso di malattia del dipendente in regime di part-time verticale, il computo dei giorni di malattia deve avvenire in modo differente a seconda della durata e del numero dei certificati.
Infatti, si può verificare il caso in l’assenza sia giustificata da un unico certificato medico che comprende anche giorni in cui il dipendente non è tenuto a prestare la propria attività lavorativa in quanto in regime di part-time. In tal caso, tutti i giorni compresi nel certificato vanno considerati come giorni di malattia.
Diversamente, se vengono rilasciati più certificati solo per i giorni il cui il dipendente è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate, trattandosi di eventi morbosi differenti, andranno considerati giorni di malattia solamente i giorni indicati separatamente nei certificati in questione.
Il punto è stato chiarito dall’Orientamento dell’ARAN n. 55 del 27/02/2013:
Come deve essere effettuato il computo dei giorni di assenza per malattia nel caso di regime di part time verticale?
Si fa presente che occorre andare a considerare se l’assenza sia giustificata da un unico certificato medico o da più certificati medici rilasciati solo per i giorni per i quali il dipendente in part-time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate, solo in quest’ultimo caso si ritiene che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestanti eventi morbosi distinti”.
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