di Martina Gaudino, Oggiscuola, 7.11.2017
– La legge 107 non smette mai di sorprendere. Dopo la sconfitta di Renzi e l’emanazione dei decreti attuativi della cosiddetta Buona Scuola, sempre più insegnanti hanno iniziato a spulciare la legge nella sua interezza per capire meglio determinati punti.
Proprio in materia di attuazione della legge, all’articolo 192 della stessa si legge quanto segue: “Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola”.
L’organo collegiale consultivo nazionale della scuola è il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, un organo collegiale a livello centrale, istituito dal DPR no 416 del 31 maggio 1974. Proprio al Consiglio spettano alcuni precisi compiti che possono essere esplicitati nelle seguenti funzioni
- “garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione”;
- “supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle materie di cui all’articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (ossia “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale”).
Il Consiglio formula pareri obbligatori sulle politiche del personale della scuola, sulla valutazione e sull’organizzazione generale del sistema scolastico nazionale, sugli standard nazionali dell’istruzione. Inoltre, il Consiglio è chiamato a dare un parere sulle proposte sottopostegli dal ministro in carica e ad esprimersi anche autonomamente su materie legislative riguardanti la pubblica istruzione. Può commissionare indagini conoscitive e farne relazione al ministro.
Nonostante le preziose funzioni attribuite all’organo centrale, con l’articolo 192 della legge si è, per così dire, bypassato quello che è il naturale compito del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione.
COME SI COMPONE IL CONSIGLIO
Il Consiglio “riformato” nel 1999 è composto da 36 membri
- 15 docenti eletti dagli organi collegiali locali, garantendo almeno un rappresentante per ogni grado dell’istruzione;
- 15 nominati dal ministro: di questi, 3 devono essere designati dalla cosiddetta “Conferenza Stato-Regioni” e 3 (tre) dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
- 1 è eletto dalle scuole di lingua tedesca;
- 1 è eletto dalle scuole di lingua slovena;
- 1 è eletto dalle scuole della Val d’Aosta;
- 3 sono nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e di quelle gestite dagli enti locali, su designazione delle rispettive associazioni.
Le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto ad inviare un proprio componente aggiuntivo al Consiglio qualora esso sia chiamato a discutere argomenti concernenti l’assetto dell’istruzione nelle due province (DPR 89/1983 e 405/1988). La carica dura cinque anni, e, così come già previsto nel 1974 dai Provvedimenti delegati sulla scuola, non è compatibile con altre cariche elettive nazionali od europee né con incarichi di governo. Le liste sono unitarie su tutto il territorio nazionale.
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