Il mal di pancia dei DS è probabilmente l’art. 10 del disegno di legge n. 1577

RTS_logo2di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola,  19.3.2016

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– L’articolo 10 del disegno di legge n. 1577 (c.d. Riforma Madia) prevede che tutti i dirigenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni dovranno confluire in un sistema di dirigenza pubblica articolata in ruoli unici (dirigenza dello Stato, dirigenza delle regioni, dirigenza degli enti locali).
Il medesimo art.10, al comma 1.b, prevede l’esclusione della dirigenza scolastica dai suddetti ruoli unici.

Articolo 10 (Dirigenza pubblica)
Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare la dirigenza pubblica. I principi indicati per il legislatore delegato riguardano:

  • l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli;
  • l’inquadramento dei dirigenti pubblici in tre ruoli unici, rispettivamente, dello Stato, delle regioni e degli enti locali:
    a) quello dello Stato, istituito, con sezioni per le professionalità speciali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono tutti i dirigenti contrattualizzati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative, con possibile confluenza dei dirigenti delle carriere speciali, esclusi quelli appartenenti alla carriera diplomatica in ragione della peculiarità delle funzioni e delle specifiche condizioni di svolgimento del servizio all’estero; è eliminata la distinzione in due fasce; in sede di prima applicazione, confluiscono nei suddetti ruoli i dirigenti di ruolo in servizio presso le stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; sarà istituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, a cui sarà affidata, tra l’altro, la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell’effettiva adozione e dell’effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi;
    b) quello delle regioni, istituito, previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni, in cui confluiscono, in sede di prima applicazione, i dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; la gestione del ruolo unico sarà attribuita a una Commissione per la dirigenza regionale; sono inclusi i dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale, mentre sono esclusi dirigenti medici e tecnici;
    c) quello dei dirigenti degli enti locali, istituito, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città, in cui confluiranno, in sede di prima applicazione, i dirigenti di ruolo negli enti locali; la gestione sarà attribuita a una Commissione per la dirigenza locale;
  • segretari comunali e provinciali: abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali ed inserimento in un’apposita sezione a esaurimento del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno iscritti all’Albo dei segretari comunali e provinciali e ne abbiano i requisiti, in quanto iscritti nelle fasce professionali A e B; per quelli iscritti nella fascia C e per quelli non ancora iscritti, ma vincitori del relativo concorso, si prevede una specifica disciplina che consenta la confluenza nel ruolo unico sulla base di un certo periodo in servizio come segretari comunali e provinciali o — in virtù dell’impossibilità di ottenere nuovi incarichi di segretari comunali o provinciali — come funzionari;
  • l’accesso alla dirigenza pubblica per corsi-concorso e per concorso: nel primo caso, immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, e successiva immissione nel ruolo unico previo superamento di un esame; nel secondo caso, immissione in servizio a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato, previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio; per entrambe le modalità di accesso, cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli e affidamento alla Scuola nazionale dell’amministrazione del bando e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi.

 

 

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