Informazione successiva. E’ insita nelle condizioni contrattuali. E’ pretestuoso opporvi la tutela della privacy

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.10.2016

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– Con la Nota n. 11529 del 10.06.2016. “Compensi accessori corrisposti al personale della scuola. Chiarimenti” il Direttore Generale del Veneto Daniela Beltrame ha dato ai DS del Veneto l’indicazione di dare informazione sindacale sui compensi accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo d’Istituto «solo in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo, eventualmente per “fasce” o “qualifiche”. Non potranno essere quindi oggetto di comunicazione gli importi riferibili ai singoli lavoratori individuali.» 

La motivazione di tale diniego risiede a parere del DG del Veneto nei provvedimenti del Garante della Privacy  Provvedimento n. 431/2012 e Provvedimento 358 del 2013, e la nota n. 2851090946 del 7 ottobre 2014.

Riportiamo inoltre di seguito la terza più recente di una serie di sentenze – e non di pareri – di alcuni TAR e Giudici del lavoro che fanno chiarezza in merito.

Il Giudice del lavoro di Treviso, con  Decreto del 31.01.2012, ha condannato per condotta antisindacale il Dirigente scolastico che aveva negato al sindacato Gilda degli insegnanti, Federazione Gilda Unams di Treviso le informazioni circa l’impiego del fondo di Istituto.

Il Giudice ritiene che il Dirigente Scolastico non possa invocare la disciplina sulla privacy per negare al ricorrente sindacato le informazioni circa l’impiego del Fondo d’istituto per l’anno scolastico 2010/11, con l’indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che hanno avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi.

L’informazione successiva di cui all’art. 6 del CCNL è a tutti gli effetti dovuta perché insita nella previsione contrattuale; all’interno della sentenza così si legge: “quanto al rapporto tra art. 6 del CCNL e disciplina della contrattazione integrativa è sufficiente osservare che quest’ultima dà sostanza a quel diritto di informazione sulla delicata materia della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola, già previsto dalla norma sopra citata del contratto collettivo”.

Il rifiuto del Dirigente Scolastico di fornire i dati richiesti costituisce, pertanto, una condotta antisindacale.

Alla stessa stregua si può considerare come antisindacale il rifiuto del Dirigente di fornire ai rappresentanti sindacali con 48 ore di anticipo il materiale relativo ai punti dell’Ordine del Giorno degli incontri fissati con le RSU per la contrattazione integrativa.

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Pubblicheremo in seguito altre sentenze più recenti  in merito alla questione.

Informazione successiva. E’ insita nelle condizioni contrattuali. E’ pretestuoso opporvi la tutela della privacy ultima modifica: 2016-10-10T00:11:54+02:00 da
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