La legge di bilancio 2019 e le persone con disabilità. Scuola, formazione e inclusione

HandyLex, 31.12.2018

– La legge di bilancio per il 2019 è stata definitivamente approvata oggi dalla Camera dei Deputati. Di questa importante norma analizziamo le parti che più direttamente interessano le persone con disabilità e le loro famiglie, attenendoci a quanto formalmente approvato dal Parlamento e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si riporta la parte relativa alla Scuola

Scuola, formazione e inclusione

Fra i commi che riguardano la scuola ve ne sono alcuni che maggiormente interessano le persone con disabilità.

Come forse si ricorderà, lo scorso anno è stato approvato, in attuazione della legge sulla “buona scuola” (legge 107/2015), il decreto legislativo 66/2017 che fissa nuove “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.”

Si tratta di una disposizione importante che introduce numerose novità: dalla valutazione della disabilità, al nuovo profilo di funzionamento, alle modalità per l’elaborazione dei piani educativi individualizzati, alla costituzione di diversi referenti operativi quali il Gruppo territoriale per l’inclusione e il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) presso gli Uffici scolastici regionali.

Una disposizione, quindi, che ridisegna competenze e garanzie, ma anche molto complessa e meritevole di aggiustamenti e correzioni. Sulle modifiche del decreto legislativo 66/2017 vi è già una recentissima convergenza fra Ministero competente e referenti associativi, ma quel decreto entrerebbe in vigore il primo gennaio 2019, senza lasciare il tempo per le modifiche e soprattutto per le istruzioni operative. Ecco allora che, in previsione di un decreto correttivo, il comma 1138 (art. 1) della legge di bilancio rimanda al 1° settembre 2019 l’entrata in vigore del decreto legislativo 66/2017 che nel frattempo verrà, come detto, modificato.

La stessa legge di bilancio (art. 1, comma 459) interviene invece da subito e con maggiore decisione nel modificare un altro decreto attuativo della “buona scuola” e cioè il decreto legislativo 59/2017 che prevede il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.”

L’intento dichiarato è di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire risparmi.

Fra le novità introdotte, merita di essere annotato un passaggio che sembra accogliere una istanza proveniente dalle associazioni delle persone con disabilità al fine di contenere taluni abusi, anche se la formulazione delle eccezioni potrebbe essere foriera di contenzioso. Il comma 459 (lettera m) modifica così la precedente normativa “In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.”

Un’altra modificazione a tutta prima rilevante riguarda i requisiti di accesso ai concorsi per i posti di sostegno: sarà strettamente richiesto “il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

La legge di bilancio affronta anche, pur in modo piuttosto ambiguo, le necessità relative alle funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale (AEC) degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali  (art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), annosa questione che risale alla soppressione delle province.

La legge 208/2015 (art. 1, comma 947) aveva previsto uno stanziamento di 70 milioni per far fronte a quelle necessità. Lo stanziamento valeva per il 2016.

La legge 205/2017 (art. 1, comma 70) aveva concesso 75 milioni per lo stesso fine, ma per il solo 2018; nessuna cifra prevista o autorizzata per il 2019 e gli anni seguenti.

Ora, la nuova legge di bilancio (art. 1, comma 561) prevede testualmente: “l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

Tecnicamente, non essendovi nessun precedente stanziamento autorizzato sugli anni citati, l’incremento è sullo zero, sicché 25 milioni annui sono anche la cifra finale destinata a tali funzioni. Questo punto sarà verosimilmente oggetto di doverose precisazioni, giacché con ogni probabilità si tratta di errore formale.

Per gli interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno), la legge di bilancio prevede per l’istruzione di primo ciclo 3,49 miliardi nel 2019, riducendo di circa 70 milioni la previsione approvata dalla precedente legge di bilancio. Per l’istruzione di secondo ciclo, sempre il 2019, sono stanziati 1,45 miliardi. Nella compilazione delle relative tabelle, a questa voce, è prevista una spesa via via in diminuzione (fino ad un miliardo di meno nel 2021), operazione contabile legata alla “forma” utile a rispettare alcuni vincoli di bilancio immediati. A parte le perplessità stilistiche, l’attenzione su quella voce è rinviata al prossimo anno.

Per il resto sia veda:

Sommario

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La legge di bilancio 2019 e le persone con disabilità. Scuola, formazione e inclusione ultima modifica: 2018-12-31T09:11:25+01:00 da
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