di Francesco Provinciali, il Domani, 10.1.2022.
Ringraziamo la redazione web de “Il fatto Quotidiano” per aver segnalato a riguardo dei “lavoratori fragili” quelle carenze legislative che, se non verranno corrette, provocheranno uno stato di incertezza suscettibile di problematiche non lievi.
Nell’imminenza dell’approvazione del Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 e subito dopo la sua pubblicazione sulla G.U. 305 – stessa data – avevamo scritto al Governo, inizialmente con due articoli che chiedevano quali misure si intendessero assumere a tutela dei cd. “lavoratori fragili” e – successivamente al decreto citato – chiedendo con una lettera aperta di decifrare e chiarire i provvedimenti assunti. Nessuna risposta è giunta, speravamo almeno nel Sottosegretario alla Salute On.le Prof. Sileri, notoriamente sensibile ed umano nelle sue interlocuzioni con i cittadini.
Il tutto nel silenzio assordante dei Sindacati a cui tale appello era stato inoltrato per opportuna conoscenza. A tal proposito leggi:
Primo articolo
Secondo articolo
Terzo articolo
Leggendo poi con attenzione l’art.17- comma 1 del DL 221/2021 ci siamo accorti che – a differenza di quanto avvenuto nei due anni di pandemia, con provvedimenti normativi (prima o poi) reiterati nella forma più estensiva e tutelante, e confrontandoci con l’ANMIC – il testo chiarisce che viene rinnovato, ma solo fino al 28 febbraio 2022, l’art. 26 comma 2-bis (e non anche il comma 2) del Decreto legge 17 marzo 2020 n.18: ciò si traduce all’atto pratico in un rinnovo dello smart working ma non in un altrettanto rinnovo della tutela che finora prevedeva in caso di malattia di un lavoratore fragile che la stessa sia equiparata al ricovero ospedaliero, per evitare una decurtazione dei giorni di assenza dal cd. “periodo di comporto”.
Un doppio pasticcio. Il primo: mentre in via generale lo stato di emergenza è protratto fino al 31 marzo 2022, per i lavoratori fragili il citato art. 17, comma 1 del DL 221/2021, riduce il periodo di fruibilità dello smart working al 28 febbraio creando i presupposti per un possibile contenzioso tra lavoratore ed ente di appartenenza, considerato che i certificati di inidoneità temporanea nel frattempo rilasciati agli interessati dalle autorità sanitarie estendono la loro validità a ‘tutto’ il periodo di emergenza e non solo ad una parte di esso. Il secondo: limitando il rinnovo del comma 2-bis e non anche del comma 2 dell’art. 26 del citato DL 18/2020, viene ‘ope legis’ preclusa la via dell’equiparazione degli eventuali periodi di malattia dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero.
In pratica, se vogliamo ricorrere a un semplice esempio, dovendosi assentare dal lavoro per una terapia ciclica o di urgenza, il “fragile” dovrà attingere al periodo di comporto contrattuale, correndo il rischio di decurtazioni economiche stipendiali, poiché è chiaro che un chemioterapico o un immunodepresso che ricorre a terapie salvavita lo deve fare seguendo le necessità della malattia stessa e ciò ancor più in un periodo come quello da due anni in corso in cui recarsi al lavoro – nonostante mascherine e altri presidi – comporta il grave rischio di sovraesposizione al contagio. Inoltre non tutti i lavori possono essere svolti in smart working: una bidella in lavoro agile cosa fa? Pulisce casa sua? Una cuoca cucina per la famiglia? Un postino consegna la posta a se stesso? E via dicendo.
Non sappiamo se aver escluso questa tutela sia stata una scelta o una dimenticanza: guardandoci in giro leggiamo (con grande soddisfazione, condivisione e apprezzamento per il coraggio dimostrato) che solo la redazione web de “Il Fatto Quotidiano”, con un illuminante articolo di Chiara Brusini del 4 gennaio u.s., segnala il venir meno di questa tutela, aggiungendo altre evidenze, come quella per cui “non hanno più diritto all’indennità i circa 10 milioni di italiani che hanno ricevuto la seconda dose da oltre 5 mesi, non hanno fatto ancora il booster e dunque in caso di contatto con un positivo al Covid sono tenuti a chiudersi in casa. [Pertanto]…chi svolge attività che non consentono lo smart working deve sperare che il datore di lavoro voglia farsi carico del dovuto”. Infatti, come si legge nel titolo dell’articolo “…l’assenza dal lavoro non è più pagata dall’INPS come malattia”. Infine “lo stesso problema si pone per i genitori di bambini quarantenati, visto che il bonus baby sitter non è stato rifinanziato. Rimane solo, fino al 31 marzo, l’opzione del congedo parentale”.
Ringraziamo la redazione web de “Il Fatto Quotidiano” per aver segnalato queste carenze legislative che, se non verranno corrette, provocheranno uno stato di incertezza suscettibile di problematiche non lievi. Nel caso dei lavoratori fragili cui è precluso lo smart working e che hanno in tasca un certificato di inidoneità fino al temine dello stato di emergenza, ai quali è stata tolta la tutela dell’equiparazione della loro malattia al ricovero ospedaliero, anche possibili contenziosi. Tutto questo per il rinnovo del comma 2-bis e non anche del comma 2 del famoso articolo 26/DL 18/2020. Una cosa da spiegare e da chiarire.
Lavoratori fragili e tutele sanitarie. Scrivi al governo e risponde solo “Il Fatto Quotidiano”. ultima modifica: 2022-01-11T06:02:22+01:00 da