di Francesco Provinciali, il Domani, 17.2.2022.
Ulteriore approfondimento sul tema. Mettere insieme dati notizie e informazioni che si accavallano, è certamente faticoso ma necessario, per raggiungere l’obiettivo di una reale tutela di quarta particolare categoria di lavoratori. Il provvedimento “de quo” passa ora alla Camera.
La vicenda della tutela dei lavoratori fragili ha seguito, con alti e bassi, lo stato di emergenza, dal DPCM del 31 gennaio2020 al DL 221 del 24/12/2021. In questi giorni il Parlamento sta approvando gli emendamenti che modificano alcuni punti del citato DL 221/2021: dal sito del Senato si apprende che l’iter di revisione del testo si è concluso il 9/2 e se ne attende la conversione in legge entro il 24/2 p.v., dopo il passaggio alla Camera. Il web si sta popolando di notizie riferite da siti e magazine sulla portata innovativa degli emendamenti, con alterne interpretazioni.
Nel corpo del provvedimento ci sono due punti sui quali abbiamo assunto l’iniziativa di presentare e depositare un emendamento “riparatore”, avvalendoci della consulenza dell’esperto legislativo Dr. Francesco Alberto Comellini, che ha sensibilizzato le parti politiche ad affrontare le problematiche riferite alle questioni di maggiore e più urgente impatto sulle persone più fragili, recependo in pieno le nostre richieste: ora pare che l’emendamento sia stato approvato e le modifiche da noi richieste, accolte. Se ne attende la conversione in legge, definitiva. I due punti da noi ripetutamente e in diverse sedi evidenziati (anche scrivendo direttamente al Governo) riguardavano – a nostro parere – altrettante lacune da colmare. La prima consisteva nell’aver prorogato- con il DL 221 ora emendato- lo smart working per i lavoratori fragili in un primo tempo “solo” fino al 28 febbraio, mentre lo stato di emergenza era stato protratto al 31 marzo: una evidente discrasia in danno dei ‘fragili’ alla quale si è posto rimedio equiparando le due date al 31 marzo 2022, cioè come logica vuole fino al termine dello stato di emergenza.
Il secondo vulnus da noi sottolineato concerneva il mancato rinnovo della tutela preesistente circa l’equiparazione dello stato di malattia dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero, al fine di evitare ad essi di attingere al periodo di comporto contrattuale o – esaurito quello – alle ferie. Tutto scaturiva dal fatto che il DL 221/2021 aveva prorogato il comma 2/bis dell’art. 26 del DL 17/3/2020 n.18 (che concerneva il solo smart working) e non anche il comma 2 della stessa fonte normativa (che afferiva alla fattispecie della malattia equiparata al ricovero ospedaliero. Ora pare che anche questo punto sia stato recepito nel testo in fase di approvazione e conversione in legge. Abbiamo ricevuto – poco prima di scrivere questo articolo – dal dott. Carlo Giacobini – Direttore di IURA, Agenzia per i diritti delle persone con disabilità–www.agenziaiura.it, con sua cortese sollecitudine, il testo approvato al Senato (ora all’esame della Camera) che emenda l’articolo 17 del DL 221/2021, ripristinando anche il comma 2 dell’art.26 /DL 18/2020 e prorogando lo smart working fino al termine dello stato di emergenza.
Ecco il testo che interessa le due fattispecie sopra considerate “al comma 1, al primo periodo, le parole: « fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2022 » e, al secondo periodo, le parole: « 39,4 milioni di euro per l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 68,7 milioni di euro per l’anno 2022 »; dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: « 3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell’INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l’anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
Degno di menzione quest’ultimo passaggio, in quanto introduce il portato normativo aggiornato dall’emendamento dal 1° gennaio 2022, quindi con effetto retroattivo, anche per le assenze per malattia aventi la stessa decorrenza. Grazie alla precisione e professionalità dello IURA ora possiamo disporre del testo appena approvato, disponibile alla pagina:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLMESS/0/1332308/index.html?part=ddlmess_ddlmess1-allegato_allegato1 mentre l’iter completo dell’atto è rinvenibile cliccando il link https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54679_testi.htm
Quanto ai tempi del lungo iter parlamentare (siamo a metà esatta dei tre mesi del rinnovato periodo di emergenza) ci limitiamo ad una sola, laconica considerazione: a volte la burocrazia e il “linguaggio oscuro delle leggi” (come lo definisce il prof. Sabino Cassese) creano situazioni contorte e complicate. Perché rincorrere a posteriori, con grande fatica per tutti, le soluzioni evidentemente più logiche quando le stesse potrebbero essere assunte in sede di prima stesura legislativa? Quanti pasticci crea la norma che rende retroattivo un provvedimento? Tutto diventa fonte di sofferenza, ansia e incertezze interpretative: la toppa, come si dice, a volte è peggiore del buco. Finalmente si può contare intanto sull’atteso decreto del Ministero della salute che certifica le malattie e gli stati patologici che possono rientrare nel novero delle situazioni da tutelare, vedasi https://www.agenziaiura.it/2022/02/13/smart-working-pubblicato-il-decreto-sui-lavoratori-fragili/.
Nel frattempo, come il Dr. Giacobini ci fa notare, l’INPS ha già “diramato istruzioni sul pregresso (messaggio INPS 679 del 11/2/2022)” , come accaduto in passato, evidenziando una carenza di fondi disponibili, testo che può essere consultato interpellando il sito dell’Istituto e leggendo il link https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13714. Egli non manca di rilevare come – tardivamente assunto- il testo che verrà convertito in legge entro il 24 fabbraio p.v “ avrà comunque scarso peso rispetto al fabbisogno e nullo rispetto al post 31 marzo”: tradotto in soldoni ciò significa che al termine dello stato di emergenza ogni successiva determinazione dovrebbe essere tempestivamente assunta in relazione all’andamento della pandemia. Sono trascorsi quasi due mesi dal DL 24/12/2021 n° 221: era il cosiddetto “decreto di Natale”, ci si chiede se avremo anche un “decreto di Pasqua”.
Speriamo che la legge di conversione sia chiara e che il Governo non defletta dai suoi impegni applicativi. Corre intanto l’obbligo di ringraziare quanti hanno condiviso questa ennesima battaglia per le tutele dei fragili, tutto diventa maledettamente complicato e c’è bisogno del concorso e della solidarietà di tutti: in particolare è doveroso ricordare oltre al già citato IURA, l’ANMIC nazionale sempre attento e disponibile, la Federazione Italiana per il superamento dell’handicap – FISH Onlus, –che per prima ha dato notizia dell’approvazione dell’emendamento, i sindacati territoriali, sempre vicini ai problemi dei lavoratori, il sito www.informazionefiscale.it e quello www.sinergiediscuola.it. Ci scusiamo per le dimenticanze…
Ci sono tante persone motivate verso i temi della giustizia sociale e nei confronti delle problematiche che affliggono le categorie più deboli dei lavoratori. Il problema riguarda una produzione legislativa sempre lacunosa e ipertrofica, la scarsa conoscenza dei problemi della gente da parte della politica, la burocrazia devastante: una palla al piede che ci accompagna e ci imprigiona in un linguaggio incomprensibile per tutta la vita.
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Lavoratori fragili: stato di emergenza fino al 31 marzo e proroga delle tutele ultima modifica: 2022-02-17T16:41:49+01:00 da