Malattia e infortuni sul lavoro: i chiarimenti dell’ARAN

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 30.5.2021.

Scuola. Orientamenti Applicativi a cura dell’ARAN.

 

In caso di malattia del personale assunto a tempo determinato qual è il trattamento economico del relativo periodo di comporto?

Il trattamento economico dell’assenza per malattia del personale assunto a tempo determinato è disciplinato dall’art. 19, comma 10, del CCNL 29.11.2007, il quale prevede che “nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui, retribuiti al 50%”.

Le assenze dovute a gravi patologie sono soggette alla decurtazione retributiva di cui all’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. 133/2008?

L’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008 prevede espressamente che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. […]”. Pertanto, alla luce di quanto previsto in materia di assenze per malattia dall’art. 17, comma 9, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, sono escluse dall’ambito di applicazione della decurtazione in esame tutte le assenze dovute a ricovero ospedaliero o a day-hospital correlati a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ivi inclusi i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle citate terapie.

Conseguentemente, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale.

Come si devono considerare le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia?

Nel caso in cui due periodi di malattia siano intervallati dalla domenica o – qualora l’articolazione dell’orario preveda che il sabato sia giornata non lavorativa –  dal sabato e dalla domenica, l’assenza si considera come un unico periodo di malattia. In merito si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 ha reso un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica (avente ad oggetto l’art.71 del d.l. n. 112/2008) con il quale si chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.

Come viene disciplinata la malattia per causa di servizio per il personale assunto a tempo determinato?

La materia della malattia per causa di servizio trova regolamentazione nell’art. 20, comma 2, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, mentre il comma 3, anche con riferimento alle assenze dovute ad infortunio sul lavoro di cui al comma 1, espressamente recita:” 3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra“.

Pertanto, fermo restando che le disposizioni in materia di malattia dovuta a causa di servizio si applicano nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni, dal combinato disposto delle due clausole contrattuali sopra richiamate si rileva che al personale a tempo determinato assente per malattia dovuta a causa di servizio è riconosciuto il beneficio dell’intera retribuzione (art. 17, comma 8, lett. a) del medesimo CCNL per tutto il periodo di conservazione del posto (art. 17, commi 1, 2 e 3 dello stesso CCNL) limitatamente alla durata della nomina (qualunque essa sia). In caso di ulteriore nomina a tempo determinato, conferita mentre è ancora in corso la malattia dovuta a causa di servizio, la tutela del comma 3 succitato è prorogata entro il limite massimo della durata della nuova nomina e nel rispetto del citato art. 17.

Ai fini della conservazione del posto, il periodo di assenza per malattia svolto all’estero rientra nel calcolo delle assenze per malattia effettuate nel triennio?

Non risultando alcuna differenza, né giuridica né contrattuale, tra periodi di malattia di un dipendente svoltisi in Italia o all’estero, il periodo di malattia svolto all’estero rientra tra le previsioni che regolano le assenze di tale istituto.

Nel caso in cui la malattia abbia impedito il godimento delle ferie queste devono essere liquidate al momento della quiescenza?

Indubbiamente la malattia, per la sua imprevedibilità e per la sua non programmabilità, è una esimente di carattere generale superiore anche alle esigenze di servizio.

Pertanto, ove l’assenza per malattia abbia impedito il godimento delle ferie, queste potranno essere liquidate al momento della quiescenza nei limiti indicati nelle circolari applicative dell’art. 5, comma 8, del d.l. 95 del 2012 (cfr. MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012).

Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?

A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 secondo cui “…..i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi……Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”.

La normativa su citata, dunque, tiene conto del fatto che la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti

Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio.

Come deve essere calcolata l’assenza per malattia di un docente che ha stipulato un contratto fino al 30 giugno con una scuola e una supplenza breve, per completamento orario, con un’altra scuola?

L’art. 19 del CCNL del 29.11.2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” sancisce una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.

Nel primo caso, al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, secondo cui il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonchè quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo retando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Nel secondo caso, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”.

Pertanto, nel caso specifico, ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso.

In caso di assenza per gravi patologie, quando sarà possibile per il personale ATA usufruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo?

Per quanto concerne la fruibilità del periodo di ferie maturate e non godute, l’art. 13, comma 10, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, così sancisce: “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.” Pertanto, il personale ATA potrà fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8, del d. l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012 ha ritenuto che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode di una rigorosa tutela di rilievo costituzionale nell’ordinamento italiano, atteso che l’art. 36 della Costituzione prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Alla stregua di ciò, relativamente all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedendo la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, dispongono la possibilità di fruirne nell’anno successivo entro precisi limiti temporali.

Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti a causa di assenze prolungate di cui al caso specifico, si deve fare riferimento, oltre al su citato art. 36 della Costituzione, all’art. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Per effetto del combinato disposto delle due norme, le ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, costituendo le stesse un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, possono pertanto essere fruite dallo stesso oltre i termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato. In tal caso è opportuno che l’amministrazione fissi i termini di fruizione delle stesse.

Come vanno considerate le ore lavorate dal personale ATA se viene successivamente rilasciato un certificato medico nella stessa giornata lavorativa per sopravvenuto malore? In caso di uscita anticipata dal lavoro a seguito di un problema di salute come deve essere considerato il servizio prestato nella stessa giornata?

L’ipotesi in esame non è espressamente regolata dal contratto scuola. Pertanto, in caso di prestazione lavorativa interrotta per sopraggiunto malessere del dipendente, nel silenzio della contrattazione collettiva nazionale occorre valutare alcuni aspetti giuridici e deontologici relativi al rilascio della certificazione medica. A tale riguardo, la data riportata sulla stessa deve coincidere con il giorno dell’avvenuto accertamento diagnostico e il termine prognostico deve ricomprendere il giorno in cui il certificato viene rilasciato. In tal senso la decisione n. 1290 del 6 febbraio 1988 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro la quale rileva anche che “il sanitario ha solo l’obbligo di certificare la esistenza di una malattia in atto, indipendentemente dalla eventuale (non necessaria) assenza dal lavoro del dipendente malato”.

Ne discende che, nel caso in cui il debito orario giornaliero sia stato integralmente assolto, l’assenza per malattia, qualora il certificato medico indichi più giorni di prognosi, decorrerà dalla giornata successiva.

Relativamente al debito orario conseguente all’uscita anticipata dal lavoro, considerato che lo stesso può essere assolto anche attraverso la fruizione di permessi (ad esempio, permessi retribuiti per motivi personali) ovvero attraverso le possibilità offerte dalla regolamentazione della flessibilità oraria, non va escluso che, nel caso di malattia insorta durante la giornata lavorativa, il dipendente possa completare l’orario d’obbligo avvalendosi dei suddetti permessi o, comunque, di uno degli istituti contrattuali vigenti che gli consentono di allontanarsi dal posto di lavoro.

Pertanto, in caso di prestazione lavorativa parziale, esclusa la possibilità che le ore lavorate diano luogo a riposo compensativo, solo laddove le ore di assenza necessarie a completare l’orario d’obbligo vengano giustificate mediante presentazione del certificato medico, l’intera giornata va imputata a malattia.

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Malattia e infortuni sul lavoro: i chiarimenti dell’ARAN ultima modifica: 2021-05-30T07:30:04+02:00 da

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