Malattia, ecco i casi in cui non scatta la trattenuta dallo stipendio

di Andrea Carlino,  La Tecnica della scuola, 13.12.2019

L’indennità di malattia Inps – con regole differenti tra dipendenti pubblici e privati – è lo strumento che interviene nei periodi di malattia del lavoratore in sostituzione dello stipendio.

Durante il periodo in cui è assente per malattia il dipendente non percepisce lo stipendio bensì un’indennità sostitutiva erogata dall’INPS o – per i primi giorni – dal datore di lavoro.

Durante i primi 10 giorni di ogni evento di assenza per malattia, al personale scolastico viene applicata una trattenuta economica dal cedolino.

Infatti con il decreto legge n. 112 del 2008 convertito nella legge 133/08, all’art.71 comma 1 è scritto che nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Per il personale della scuola nei primi giorni di malattia sarà decurtata la retribuzione professionale  docenti (RPD) per il personale docente, il compenso individuale accessorio (CIA) per il personale ATA e l’indennità di Direzione per il DSGA, nella misura di 1/30 dell’importo mensile per ciascun giorno di assenza fino ai 10 giorni

Malattia, ecco i casi in cui non scatta la trattenuta dallo stipendio

È utile sapere che non rientrano nella fattispecie:

1) assenze derivanti da infortunio sul lavoro;
2) assenze per malattia dovuta a causa di servizio;
3) ricovero ospedaliero o day hospital e relativa convalescenza post ricovero;
4) assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita (certificate dall’ASL).

Pertanto in tali casi sarà corrisposta l’intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, fin dal primo giorno di assenza, se le suddette fattispecie saranno attestate in modo preciso dalla certificazione medica. Nella certificazione medica dovrà essere chiaramente precisato che trattasi di assenza per malattia connessa alla specifica situazione.

Il comma 2 del suddetto art. 71 prevede che nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Infatti bisogna ricordare che esistono solo due casi in cui la certificazione medica deve essere obbligatoriamente rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nel caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giornidopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, indipendentemente dalla durata dello stesso, successivo ad un precedente episodio morboso.

Le trattenute giornaliere lorde per le assenze di malattia fino al decimo giorno per i docenti e il personale scolastico sono le seguenti:

Categoria Parte Accessoria della retribuzione Decurtazione retributiva lorda al giorno
Doc. da 0 a 14 anni RPD € 164,00 (164,00/30) = € 5,47
Doc. da 15 a 27 anni RPD € 202,00 (202,00/30)= € 6,73
Doc. da 28 anni in poi RPD € 257,50 (257,50/30) = € 8,58
Ata AREA B/C C.I.A. € 64,50 (64,50/30) = € 2,15
Ata AREA A/As C.I.A. € 58,50 (58,50/30) = € 1,95

 

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Malattia, ecco i casi in cui non scatta la trattenuta dallo stipendio ultima modifica: 2019-12-14T04:55:43+01:00 da

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