di Lucrezia Di Dio Orizzonte Scuola, 12.11.2015.
Con una sentenza 22410 del 3 novembre scorso la Corte di Cassazione sottolinea le differenza fondamentale che intercorre tra inidoneità al lavoro e malattia.
Anche se sia inidoneità al lavoro che malattia sono causa di impossibilità a svolgere la propria prestazione lavorativa, la loro natura è diversa, cos’ come le normative che le disciplinano.
La malattia ha un carattere temporaneo e, anche se ne consegue una totale impossibilità a prestare la propria opera, non presuppone il licenziamento se non quando i giorni di astensione dal lavoro superino quelli di comporto.
L’inabilità, invece, pur non comportando necessariamente la totale impossibilità allo svolgimento della prestazione lavorativa, ha carattere permanente e, anche se la durata può essere indeterminata o indeterminabile, consente la risoluzione del contratto indipendentemente dal superamento del periodo di comporto.
Nel caso specifico della sentenza in oggetto il datore di lavoro aveva attivato la verifica per accertare la sussistenza dell’inidoneità al lavoro senza, però, mai richiedere il controllo delle assenze per malattia. Secondo la commissione il dipendente era risultato idoneo a svolgere il proprio lavoro senza limitazioni.
Il licenziamento che è seguito al risultato d’accertamento è stato giudicato dalla Suprema Corte illegittimo poiché non escludeva la sussistenza di una temporanea inabilità, come aveva certificato il medico curante del dipendente, a causa di uno stato ansioso depressivo reattivo. Il datore di lavoro, dopo la risposta della Commissione, che rilevava l’idoneità al lavoro, sosteneva che non sussistendo infermità che giustificasse la prolungata assenza dal lavoro, procedeva al licenziamenteo. Il giudizio della Commissione, tra l’altro, non si discostava molto evidenziando nella prima visita la presenza di note ansiose reattivi e nella seconda lievi note di ansia reattiva.
Il licenziamento è illegittimo anche se il dipendente, approfittando della lunga malattia, ha preparato l’esame orale per l’abilitazione forense.