Malattia, si può rientrare prima del termine previsto dal certificato? ARAN su terapie salvavita

Orizzonte_logo14

di Marco Barone, Orizzonte Scuola,  7.6.2017

– L’ARAN interviene con due importanti orientamenti in materia lavoristica i cui principi ovviamente riguardano anche il settore della scuola pur essendo i quesiti formulati con riferimento al settore della Ricerca.

Il primo quesito che viene formulato è il seguente: L’ Amministrazione può, autonomamente, concedere i benefici connessi alle terapie salvavita o è necessario sempre attivare le procedure previste?

L’ARAN risponde in questo modo:
“La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente, secondo le previsioni contrattuali e, ove l’esito sia favorevole, il beneficio in argomento decorre dalla data della domanda di accertamento. La verifica della situazione di gravità e della necessità delle relative terapie salvavita dipendono in via esclusiva da un giudizio di carattere medico e non possono, quindi, in alcun modo formare oggetto di autonomo apprezzamento da parte dell’Amministrazione.”
Da ciò si desume chiaramente che l’Amministrazione non può in alcun modo sindacare i benefici connessi alle terapie salvavita nel momento in cui il dipendente è in possesso del relativo riconoscimento della grave patologia.

.

Il secondo quesito riguarda una questione che non è specificamente normata e che spesso determina problemi anche nel settore della scuola.
Un lavoratore in malattia può decidere autonomamente di rientrare in servizio prima della scadenza del termine previsto nelle certificazioni mediche?

L’ARAN risponde in questo modo:
“Si ritiene che il dipendente possa rientrare in servizio anche prima della scadenza del periodo di assenza per malattia previsto dal relativo certificato medico. In ogni caso, è opportuno che l’amministrazione, al fine di evitare ogni eventuale responsabilità al riguardo, richieda al lavoratore una specifica certificazione medica dalla quale risulti la piena idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza dello stesso. Ciò in considerazione del fatto che, ai sensi delle disposizioni dell’art. 2110 e dell’art. 2087 del codice civile, del TUSL (Testo Unico Sicurezza Lavoro – d.lgs. n. 81 del 2008) e dell’art. 38 della Costituzione, risulta necessario che il datore di lavoro adotti tutte le misure volte a tutelare l’integrità fisica non solo del dipendente che intende rientrare in servizio, ma anche degli altri lavoratori (ad esempio, nel caso il cui l’assenza sia dovuta a malattie infettive).”

.

Malattia, si può rientrare prima del termine previsto dal certificato? ARAN su terapie salvavita ultima modifica: 2017-06-07T13:59:39+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl