Nuovo PEI 2021, il Consiglio di Stato respinge la richiesta del MI

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 8.11.2021.

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di concessione di misura monocratica cautelare del Ministero per il nuovo PEI.

Il Ministero dell’Istruzione aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio, con cui era stato bocciato il modello del nuovo Pei 2021. La ragione della sentenza del TAR era legata alla possibilità di  “danni irreversibili” nei confronti degli studenti disabili. Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di concessione di misura monocratica cautelare, rinviando la questione al 25 novembre.

Il TAR ha ragione sul nuovo PEI 2021

Il Piano educativo Individualizzato 2021/22 ha creato non poca confusione. Mentre per il TAR il nuovo modello non va bene, per il Ministero senza il PEI le scuole non possono assicurare il diritto allo studio agli alunni con disabilità. Questo è il motivo per cui è stato presentato il ricorso. Ma il Consiglio di Stato ha deciso di respingere l’istanza cautelare presentata dal Ministero dell’Istruzione, con le seguenti motivazioni:

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l’appello presenta una serie articolata di motivi avverso la sentenza impugnata che vanno esaminati nel merito;

rilevato che la questione più delicata, sul piano del fumus boni iuris, attiene alla propedeuticità delle linee guida sanitarie rispetto alla nuova disciplina e che le linee guida sanitarie non sono state ancora adottate e ritenuto, sul piano del periculum, che il Ministero con la circolare inviata dopo la sentenza ha comunque dato prime istruzioni per il completamento delle procedure finalizzate all’approvazione dei PEI e che il succedersi dei provvedimenti cautelari aventi possibili esiti diversi ( fra fase monocratica e fase collegiale ) rischierebbe di determinare maggiori disfunzioni amministrative di quelle prospettate dall’appello ;

rilevato che appare delicata anche la questione relativa all’esonero generalizzato dei disabili prevista dagli atti impugnati con modalità che non appaiono allineate a quelle della normativa primaria;

ritenuto che le altre questioni -. relative alla composizione del GLO , con preclusione agli esperti ove più di uno e retribuiti dalla famiglia ed alla frequenza con orario ridotto in assenza di possibilità di recupero – al di là dei profili formali relativi alla natura regolamentare o meno dell’atto e dell’eventuale legittimità sostanziale e/o ragionevolezza delle scelte effettuate, non appaiono di pregnanza tale da imporre un intervento immediato, poichè la possibilità, nelle more della decisione collegiale, di comporre il GLO come in passato (prima del DI impugnato) e la necessità di programmare ore di recupero a fronte di una riduzione d’orario motivata da ragioni sanitarie non appaiono comportare un danno di estrema gravità ed urgenza per l’organizzazione ministeriale nelle more della celebrazione della camera di consiglio.

La sentenza del Consiglio di Stato

Nuovo PEI 2021, il Consiglio di Stato respinge la richiesta del MI ultima modifica: 2021-11-08T22:04:02+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl