Nuovo PEI, tutto da rifare: il Consiglio di Stato boccia di nuovo il Ministero

Gilda Venezia

Con una nuova ordinanza del 26 novembre il Consiglio di Stato ha bocciato in seduta collegiale la richiesta del Ministero dell’Istruzione per la sospensione della sentenza del Tar Lazio che a settembre aveva annullato il D.M. 182 sul “nuovo PEI”.

La vicenda, di cui ci siamo ampiamente occupati, può essere così ricapitolata: il decreto legislativo 66/2017 in materia di inclusione rinviava a successivi provvedimenti di natura secondaria (decreti ministeriali, circolari, ecc..) l’adozione di disposizioni applicative relative alle modalità di certificazione della disabilità e della redazione del PEI.
Con DM 182 del 29.11.2020 il Ministero dell’Istruzione aveva emanato le disposizioni in questione che però sono state impugnate da diverse associazioni con motivazioni importanti: intanto non è stata rispettata la previsione di legge secondo cui il Ministero della Salute avrebbe dovuto emanare nuove norme in materia di certificazione facendo riferimento anche al modello dell’ICF; ma, soprattutto, nel DM in questione ci sarebbe un vero e proprio eccesso di delega con l’introduzione, da parte del Ministero, di norme regolamentari non previste dalla legge (per esempio l’esonero per alcune parti del curricolo).

A settembre, il TAR Lazio aveva accolto in prima istanza il ricorso delle associazioni sospendendo gli effetti del decreto 182; a quel punto il Ministero ha emanato una circolare per segnalare alle scuole che per il PEI 2021/22 sarebbe stato necessario fare riferimento ai modelli preesistenti.
Poco più di un mese dopo, però, il Ministero ha anche presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione della sentenza del TAR.
In prima battuta il CdS aveva già rigettato la richiesta; nei giorni scorsi – riunito in seduta plenaria – il Consiglio ha confermato la decisione sottolineando di nuovo i motivi già evidenziati in precedenza.

In sostanza, il Consiglio di Stato sostiene che il decreto 182 può rimanere annullato e che non importa sospendere la sentenza del TAR.
“Del resto – si legge nella ordinanza – non potrebbe sostenersi che l’annullamento di un decreto interministeriale non avente natura regolamentare dia luogo ad un’incertezza sul quadro normativo di riferimento che, stante la natura meramente amministrativa del decreto de quo, dovrebbe essere delineato direttamente dalle pertinenti fonti del diritto e non da atti amministrativi applicativi che non sembrano potere introdurre nuove misure di sostegno non previste dalla disciplina primaria”.

Lo stesso Consiglio di Stato, molto ragionevolmente, prende atto che siamo oramai a fine novembre e che far rivivere adesso i “nuovi PEI”, contrariamente a quanto afferma il Ministero, determinerebbe una nuova modificazione dell’assetto che potrebbe produrre gravi incertezze nell’azione delle scuole.

La situazione, insomma, è molto complicata ed è arrivata ad un punto tale da rendere molto difficile una soluzione condivisa e concordata fra le parti.
Forse – subito dopo la sentenza del TAR – il Ministero avrebbe potuto mettersi immediatamente al lavoro, avvalendosi anche dell’apporto delle associazioni, per riscrivere il decreto 182 che, per la verità, propone un modello di PEI che appare di difficile gestione.

Ma, a questo punto, con un ricorso in atto presso il Consiglio di Stato, diventa quasi impossibile mettersi a lavorare in questa direzione.
Non resta dunque altro da fare che aspettare la decisione di merito del CdS per capire come procedere.
Con il risultato che il Ministero dell’Istruzione, volendo anticipare i tempi del Ministero della salute, ha però perso un altro anno sulla strada della applicazione delle norme del decreto legislativo 66 del 2017. Nella migliore delle ipotesi, quindi, le “nuove” regole potrebbero entrare in vigore nel 2022/23
Cinque anni per applicare una legge sembrano davvero tanti, troppi. Soprattutto quando si ha a che fare con i diritti dei soggetti più deboli.

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Nuovo PEI, tutto da rifare: il Consiglio di Stato boccia di nuovo il Ministero ultima modifica: 2021-11-28T18:01:37+01:00 da
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