Obbligo vaccinale, il supplente al momento della stipula del contratto deve avere il “Super Green pass”

Gilda Venezia

Con l’introduzione dal 15 dicembre prossimo dell’obbligo di vaccinazione anti Covid per tutto il personale scolastico, si pone il problema della sostituzione del personale che viene sospeso a seguito del mancato assolvimento dell’obbligo stesso.

Nella nota di chiarimenti trasmessa dal MI il 7 dicembre si legge che per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Viene, quindi, meno la seconda regola che inizialmente consentiva il rientro in servizio alla scadenza del contratto del supplente, che non poteva superare i 15 giorni.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano invece ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

La nota chiarisce inoltre che “i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro”.

Quindi, già al momento della sottoscrizione del contratto, il supplente convocato deve avere il Super Green pass (vaccino o guarigione).

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Obbligo vaccinale, il supplente al momento della stipula del contratto deve avere il “Super Green pass” ultima modifica: 2021-12-09T05:18:35+01:00 da
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