Obbligo vaccinale personale scuola: c’è chi attenderà Novavax. Dopo l’invito è possibile richiedere aspettativa?

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 23.12.2021.

Gilda Venezia

Obbligo vaccinale per il personale della scuola: è scattato il 15 dicembre 2021, data nella quale i Dirigenti Scolastici hanno effettuato la verifica attraverso la piattaforma e le indicazioni predisposte dal Ministero e inviato gli inviti a chiarire la propria posizione.

L’obbligo è stato introdotto a partire dal 15 dicembre 2021 dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha modificato l’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.

L’obbligo vaccinale riguarda – lo ricordiamo – sia il ciclo vaccinale primario sia la cosiddetta “dose di richiamo”“da adempiersi […] entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021″

L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

Il DL è in vigore dal 27 novembre 2021, attualmente in fase di conversione in  Legge in Parlamento e dunque ancora suscettibile di modifiche.

Riguarda il personale scolastico

  • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE [PDF]

Un nostro lettore chiede

volevo un chiarimento a proposito dell’obbligo vaccinale personale della scuola. Ho presentato la richiesta di vaccinazione ma è  mia intenzione chiedere un aspettativa a zero stipendio perché voglio aspettare il nuovo vaccino novavax, mi possono rifiutare la aspettativa?

A nostro parere, una volta ricevuto l’invito da parte del Dirigente Scolastico si può rispondere solo relativamente alla situazione vaccinale.

La procedura, presente nel DL, viene riassunta dal Ministero nella nota del 7 dicembre 2021

Il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:

a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. 

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo. 

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). 

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute “raccomanda … di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione”. 

Il nostro lettore ci dice di aver prenotato ma che probabilmente per la data stabilita il nuovo vaccino da lui menzionato potrebbe non essere ancora disponibile.

Sarebbe allora lecito richiedere un’aspettativa non retribuita con questa motivazione?

Il DL non affronta questo caso, non prevedibile al momento della sua stesura, né circoscrivibile in un periodo temporale. I media ci hanno informati infatti dell’approvazione da parte di EMA di un nuovo vaccino per la lotta alla diffusione del virus SarsCoV2 il 20 dicembre e poi il 22 da parte dell’AIFA, ma non vi è ancora una data di utilizzo in Italia né le modalità di utilizzo (ci riferiamo a dati ufficiali del Ministero della Salute).

Pertanto a nostro parere il Dirigente Scolastico non può che operare in base a quanto dice finora il DL (come detto, potrebbe subire ancora delle modifiche).

La sospensione per mancato adempimento 

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). 

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento  del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

Pertanto il personale sospeso può sempre rientrare in servizio una volta effettuata la vaccinazione, ma la sospensione a nostro parere non può essere “barattata” con una aspettativa, seppure non retribuita.

N.B. Per la delicatezza della situazione e poiché l’articolo vuole essere generico e non si pone come consulenza individuale, consigliamo in ogni caso al nostro lettore di consultare i riferimenti sindacali e medici del territorio per ogni decisione in merito. Dal quesito infatti non si evince se al momento il lettore è assente o meno dal servizio e dunque non è possibile prendere in considerazione la situazione personale nello specifico.

La nota del Ministero del 20 dicembre 2021

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Obbligo vaccinale personale scuola: c’è chi attenderà Novavax. Dopo l’invito è possibile richiedere aspettativa? ultima modifica: 2021-12-23T08:56:18+01:00 da
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