Ore di potenziamento e loro impiego: non possono essere utilizzate per tenere corsi di formazione ai docenti della scuola

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Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 13.10.2017

– L’istituzione dell’organico dell’autonomia nelle diverse scuole, così come stabilito nel comma 5 della legge 107, ha determinato importanti modifiche rispetto al passato in relazione alle cattedre presenti all’interno di ogni istituzione scolastica.

Nell’organico dell’autonomia, infatti, accanto alle cattedre facenti parte dell’organico di diritto, definite secondo i criteri determinati dal DM sull’Organico 2017/18 del 15/05/2017, dove si tiene in prioritaria considerazione il numero di alunni iscritti e, conseguentemente , il numero di classi presenti nell’istituzione scolastica, sono comprese anche le cattedre di potenziamento il cui numero e la cui tipologia è condizionata dalle scelte effettuate dalle singole scuole in sede di programmazione e definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, scelte che hanno indirizzato la richiesta di specifiche cattedre di potenziamento.

E’ utile sottolineare che lo scorso anno, ma anche nel corrente anno scolastico, non sempre le richieste presentate dalle scuole sono state soddisfatte dagli Uffici Scolastici che, in diversi casi, hanno attribuito il potenziamento alle classi di concorso in maggior sofferenza per la presenza di numerosi esuberi e questo a prescindere dalle reali esigenze delle scuole che, in diversi casi, si sono viste assegnare cattedre di potenziamento per classi di concorso non presenti e non contemplate nel loro organico.

L’utilizzo delle ore di potenziamento, come abbiamo segnalato in un nostro articolo, è stato spesso causa di discussioni e non sempre i docenti interessati sono stati utilizzati secondo normativa e spesso si sono giustamente lamentati di essere utilizzati esclusivamente come “tappabuchi” per le sostituzioni dei colleghi assenti.

Quest’anno ci stanno arrivando altre segnalazioni che denunciano un utilizzo a dir poco “fantasioso” delle ore di potenziamento da parte di alcuni Dirigenti scolastici che ritengono di poter utilizzare i docenti assegnati al potenziamento per tenere corsi di formazione ai docenti della scuola.

Riteniamo utile e doveroso chiarire che il potenziamento deve essere indirizzato agli studenti, non ai docenti e che quindi non è possibile utilizzare queste ore per disporre di corsi di formazione gratuiti per i docenti per i quali la scuola non è tenuta a retribuire il docente formatore in quanto tale funzione rientrerebbe nel suo orario curricolare. Questo modo di procedere è del tutto illegittimo e sicuramente non in sintonia con la normativa.

Rinfreschiamo quindi ciò che dispone la legge 107 in relazione alle finalità del potenziamento. Con l’auspicio che ciò possa essere d’aiuto ai Dirigenti scolastici “distratti”.

In base al comma 2 le istituzioni scolastiche effettuano “ la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”

Come chiarisce il comma 5, “al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, e’ istituito per l’intera istituzione scolastica, o

istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa”

I docenti dell’organico dell’autonomia, quindi, concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Nel successivo comma 7 il legislatore ha esplicitato i diversi obiettivi formativi che devono essere considerati prioritari dalle istituzioni scolastiche per individuare il proprio fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia per quanto concerne il potenziamento dell’offerta formativa che chiaramente è rivolta agli studenti della scuola e non sono contemplati corsi di formazione rivolti ai docenti.

Si tratta di obiettivi formativi distinti dalla lettera a) alla lettera s) che coinvolgono diverse aree disciplinari e riguardano lo sviluppo, valorizzazione e potenziamento per gli studenti di competenze diversificate come di seguito riportato:

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta

formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche’ alla produzione

e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,

emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le

organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione

del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento”

Sarebbe auspicabile, quindi, che quanto indicato dalla normativa, da noi riportato nel dettaglio, possa rappresentare un utile e fondamentale riferimento per i Dirigenti scolastici al fine di non commettere errori nella gestione delle ore di potenziamento

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