Organici, 15mila posti in più per mobilità e assunzioni: quali criteri per determinarli e in quali Regioni sono stati istituiti

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 22.5.2017

– Con la nota n.21315 del 15 maggio 2017 il MIUR ha trasmesso le istruzioni operative relative all’adeguamento annuale dell’organico dell’autonomia definito per il triennio 2016-2019 in ordine alle nuove dotazioni di organico del personale docente secondo quanto disposto della legge 232 del 11 dicembre 2016 riguardante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che ha determinato una nuova quantificazione a livello nazionale e regionale.

Con la Legge 232/2016 si prevede, infatti, nell’art.1 comma 366, lo stanziamento di un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, da destinare all’incremento dell’organico dell’autonomia, come già previsto nell’art.1 comma 201 della Legge 107/2015

Alla ripartizione del fondo, come chiarisce il comma 366 citato “si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”

Le disposizioni specifiche in merito all’incremento dell’organico dell’autonomia, anche con la trasformazione dei posti in organico di fatto in posti sull’organico di diritto, che risultano quantitativamente 15100, come abbiamo segnalato nel nostro articolo, e come indicato nella Tabella degli organici previsti per il prossimo anno scolastico, sono esplicitate nel comma 373 della succitata Legge 232/2016 che riportiamo di seguito:

L’incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e

quadri orari, dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

Con la nota n.21315/2017 viene previsto, quindi, per il prossimo anno scolastico 2017/18, un adeguamento dell’organico triennale dell’autonomia e una ripartizione dei posti aggiuntivi previsti nella Legge 232/2016

in funzione delle esigenze di ogni istituzione scolastica in relazione al numero di alunni e al conseguente numero di classe.

La nuova quantificazione e la nuova ripartizione, tra le Regioni, è stata effettuata, infatti, tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’ organico di fatto dell’ anno scolastico 2016/2017 e dell’entità della popolazione scolastica riferita al prossimo anno scolastico e rilevata sulla base dei dati forniti dall’ anagrafe degli alunni dell’ultimo anno scolastico interpolati con quelli dell’organico, e da tali dati sono stati posti in relazione all’ andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del DPR n. 81/2009.

Le norme per la formazione delle classi, infatti, rimangono quelle definite nel DPR 81/09 e di questo si è tenuto conto nella definizione dell’organico 2017/18, secondo quanto stabilito nei citati commi 2 e 3 dell’art.2 aventi come oggetto la definizione degli organici e la formazione delle classi:

2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:

a) alla previsione dell’entità’ e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;

b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;

c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;

d) all’articolazione dell’offerta formativa;

e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;

f) alle caratteristiche dell’edilizia scolastica.

3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con l’osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell’istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.

Alla quantificazione e ripartizione dell’organico 2017/18 effettuata secondo i criteri indicati, sono stati aggiunti, quindi, gli spezzoni orario rilevati nell’organico 2016/17 riconducibili a posto intero in funzione delle capacità assunzionali di ciascuna Regione ai fini del compimento del piano di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107/15.

La nota ministeriale relativa agli organici per l’anno scolastico 2017/18, prevede, inoltre, la possibilità per i Direttori degli Uffici scolastici regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, di rideterminare la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, nonché di poter disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l’accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa, destinandola a progetti di rete a condizione, però, che venga rispettato il complessivo organico dell’autonomia triennale e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.

I posti destinati ai progetti nazionali previsti dal comma 65 della Legge107/2015, saranno determinati da ciascun Ufficio Scolastico Regionale nel limite massimo del contingente previsto nel DM n. 659 /2016 che riguarda l’Utilizzazione docenti per la realizzazione dei Progetti Nazionali

Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell’anno scolastico 2016/17 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel

limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte di organico formulate dai Dirigenti scolastici, devono, quindi, procedere alle verifiche e ai controlli con particolare riguardo all’andamento della popolazione scolastica, hanno il compito di valutare eventuali correttivi anche con l’obiettivo di ridurre o eliminare, nei limiti del possibile, eventuali esuberi del personale docente, e provvedono, infine, al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate.

L’organico così definito è chiaramente condizionato dall’entità numerica della popolazione scolastica e dal numero di classi autorizzate per il prossimo anno per le diverse istituzioni scolastiche e per la cui definizione rimangono in vigore le disposizioni definite nel DPR 81/09.

Nella nota n.21315/2017 vengono, quindi , fornite, in sintonia con la normativa vigente, specifiche indicazioni riguardanti la costituzione delle classi e si stabiliscono speciali deroghe per le aree interessate dai recenti eventi sismici.

Nei comuni colpiti dal sisma, infatti, si prevede la conferma del numero di classi attivate nel corrente anno scolastico, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle norme specifiche in via di definizione.

Per le altre istituzioni scolastiche vengono stabiliti, invece, adeguamenti dell’organico funzionali alla popolazione scolastica secondo i criteri stabiliti dalla normativa e di seguito indicati.

I Dirigenti scolastici, in sintonia con l’art.2 del DL n.212/2002, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, devono procedere all’accorpamento delle classi

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano recuperato il debito, non si procede comunque all’istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità.

I Dirigenti scolastici, inoltre, in sintonia con quanto prevede il comma 7 lettera n) dell’art. 1 della legge 107/15, possono autorizzare, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l’articolazione dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.

Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti, previsti dall’ OM n. 455/1997 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001, possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali hanno, infine, il compito di provvedere, con proprio decreto, a definire l’adeguamento annuale dell’organico dell’autonomia per la propria Regione nel limite delle risorse definite dal decreto interministeriale 581/16come previsto dal comma 69 dell’art. 1 della legge 107/15

In quali regioni sono state istituite le nuove cattedre. Clicca l’immagine per ingrandire

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Organici, 15mila posti in più per mobilità e assunzioni: quali criteri per determinarli e in quali Regioni sono stati istituiti ultima modifica: 2017-05-22T14:30:02+02:00 da
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