Organico dell’autonomia dei docenti, non si modifica se crea la perdita del posto o la cattedra oraria esterna ad un titolare

Una docente ci pone la seguente domanda: “Può il mio dirigente scolastico, dopo avere comunicato l’organico dell’autonomia dove nella mia classe di concorso c’era la mia cattedra interna di 18 ore e quella di un collega di classe di concorso affine costituita come cattedra oraria esterna, ribaltare in organico di fatto la situazione mandando me in cattedra orario esterna e lasciando il collega di classe di concorso affine sulle 18 ore tutte interne alla scuola? Specifico che il nostro è un Istituto di Istruzione Superiore e che le classi di concorso sono A027 matematica e fisica e A047 matematica applicata”. Diamo la risposta spiegando cosa è l’organico dell’autonomia e cosa è l’organico di fatto.

Organico dell’autonomia

L’organico dell’autonomia è stato istituito dall’anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell’art.1, commi 5, 63, 64 e 68 della legge 107/2015.

Nel suddetto comma 5 è scritto che al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione  scolastica,  o istituto comprensivo,  e  per  tutti  gli  indirizzi  degli  istituti secondari  di  secondo  grado  afferenti  alla  medesima  istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Il comma 63 dell’art.1 della legge 107/2015 specifica che le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il comma 64 dell’art.1 della legge 107/2015 specifica che l’organico dell’autonomia è determinato, per un primo triennio a partire dal 2016/2017, su base regionale.

Con l’attuazione dell’art.1, comma 68, della Buona Scuola, l’organico dell’autonomia viene ripartito, per ogni anno scolastico, tra gli ambiti territoriali secondo il numero degli studenti e dei reali bisogni delle scuole dell’ambito. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento.

L’argomento organici dell’autonomia, ai sensi dell’art.22 del CCNL scuola 2016-2018, è tema di informativa e confronto sindacale anche all’interno delle istituzioni scolastiche.

Quindi l’organico dell’autonomia ha al suo interno quello che viene chiamato organico di diritto e che stabilisce giuridicamente quante cattedre sono stabilite per ogni singola classe di concorso, quante sono interne e quante e quali sono eventualmente cattedre orario esterne con completamento orario nello stesso comune o in comune diverso.

Organico adeguato alle situazioni di fatto

L’organico di fatto modifica certamente l’organico dell’autonomia, ma in alcun modo può determinare la perdità della titolarità giuridicamente acquisita in organico di diritto o determinare anche l’uscita parziale del titolare in altra o altre scuole. L’organico di fatto può aggiungere i posti comuni laddove si verifica una situazione di aumento di studenti causata dalle non ammissioni alla classe successiva di giugno o alla richiesta di trasferimento degli studenti da una scuola ad un’altra. Nell’organico di fatto ci sono anche tutti i posti in deroga del sostegno che sono in numero molto elevato, si stimano almeno 80/90 mila posti in deroga su sostegno in tutta Italia e per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nel caso un docente titolare dovesse restare senza posto o con una decurtazione oraria nella sua scuola di titolarità, potrà, avendo i titoli di specializzazione o altra abilitazione, fare utilizzazione in altra scuola, altrimenti potrà restare a disposizione nella scuola di titolarità.

Risposta alla domanda della docente

È del tutto impensabile che l’organico di fatto possa servire a modificare l’organico dell’autonomia facendo passare ore assegnate alla classe di concorso A027 alla classe di concorso A047, costituendo così una cattedra oraria esterna alla A027 e una tutta interna alla A047, snaturando quanto stabilito in organico di diritto e definito con l’informativa ai sindacati dall’Ufficio scolastico provinciale. L’organico di fatto non serve a rimodellare l’assegnazione delle ore delle classi di concorso atipiche, avvantaggiando un docente di una classe di concorso e svantaggiando un altro docente di un’altra classe di concorso, serve invece a garantire la copertura delle cattedre alle scuole che hanno avuto un aumento di studenti nella fase successiva alla chiusura delle iscrizioni e agli esiti degli scrutini finali. Per cui la docente di matematica e fisica A027, può stare assolutamente tranquilla che il suo posto interno alla scuola, per l’anno scolastico 2023-2024, sarà assolutamente confermato.

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Organico dell’autonomia dei docenti, non si modifica se crea la perdita del posto o la cattedra oraria esterna ad un titolare ultima modifica: 2023-04-25T06:48:12+02:00 da

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