Organico docenti di diritto, di fatto, dell’autonomia, di potenziamento

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 17 aprile 2023.

Le differenze tra i diversi tipi di organici degli insegnanti: di diritto e di fatto, dell’autonomia, di potenziamento, al 31 agosto e al 30 giugno.

Gilda Venezia

L’organico di una scuola comprende le cattedre e i posti individuati dall’Ufficio scolastico territoriale necessari alle attività didattiche e per il funzionamento dell’istituto che può comprendere più sedi, plessi e indirizzi di studio.

Vi sono varie definizioni di organico: dell’autonomia, di potenziamento, organico di diritto, di fatto e di potenziamento.

Organico di diritto

L’organico di diritto è assegnato sulla base del numero degli alunni iscritti e, quindi, delle classi create e dei piani orari stabiliti per ciascuna istituzione scolastica. È definito anche in base alle caratteristiche territoriali relative al numero e alla dislocazione dei plessi ed è previsto solitamente in primavera con la restituzione alle scuole delle proposte inserite a sistema dai Dirigenti scolastici dopo la chiusura delle iscrizioni. A riguardo è utile ricordare che le RSU di istituto devono essere informate preventivamente in merito alle proposte di organico predisposte dai Dirigenti, avanzando eventuali proposte così come devono ricevere l’informativa relativa alle assegnazioni definitive.

Il Ministero emana ogni anno un’Ordinanza che individua i criteri quantitativi e qualitativi che gli uffici territoriali devono seguire nell’assegnare

L’art.28 comma 5 del CCNL prevede che l’orario di servizio settimanale dei docenti vari a seconda dell’ordine o grado di istruzione e stabilisce che “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.[…..]”

Le cattedre in organico di diritto rimangono valide per l’intero anno scolastico, quindi fino al 31 agosto, e possono essere occupate da docenti titolari nella scuola o possono essere vacanti e, quindi, disponibili per la mobilità, le immissioni in ruolo o per incarichi annuali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie o supplenze annuali fino al 31 agosto).

Organico dell’autonomia

L’organico dell’autonomia è stato istituto con la legge 107/2015 che al comma 5 stabilisce che:

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento

L’organico dell’autonomia è stato istituto con l’obiettivo (nei fatti disatteso) di rispondere alle esigenze didattiche e formative di ciascuna scuola ampliandone le capacità progettuali. Di fatto costituisce un tutt’uno: è l’organico complessivo della scuola, che comprende l’organico di diritto e i posti di potenziamento. Non vi è quindi alcuna distinzione tra docenti in classe e docenti “potenziati”: ricordiamo che l’assegnazione spetta al Dirigente scolastico che deve però considerare le proposte didattiche del collegio dei docenti. L’assegnazione unilaterale da parte del Dirigente delle ore di “potenziamento” è arbitraria e illegittima.

I posti e le cattedre vacanti nell’organico dell’autonomia possono essere utilizzati per la mobilità (trasferimenti, passaggi di cattedra, passaggi di ruolo), per le immissioni in ruolo o per incarichi annuali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie o supplenze annuali fino al 31 agosto)

Organico di potenziamento

Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico l’Ufficio scolastico territoriale attribuisce a ciascuna scuola i posti di potenziamento che, insieme ai posti dell’organico di diritto, costituiscono l’organico dell’autonomia, come esplicitato nell’art.1 comma 68 della Legge 107/2015

L’organico dell’autonomia comprende, infatti, l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale, come indicato nel comma 65.

Le attività di potenziamento devono tener conto del perseguimento degli obiettivi indicati nel comma 7 della succitata Legge 107/2015, dove sono esplicitate le competenze da potenziare
E’ importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa

I docenti assegnati alle scuole possono, quindi, essere assegnati su cattedre dell’organico di diritto o su posti di potenziamento o, a discrezione del dirigente scolastico, possono lavorare sia su ore curricolari (od) che su ore di potenziamento, sempre all’interno dell’organico dell’autonomia.

Ribadiamo però che l’assegnazione dirigenziale delle ore di “potenziamento” senza il parere del Collegio dei docenti è arbitraria e illegittima.

La definizione dei posti di potenziamento è competenza dell’ufficio scolastico territoriale che dovrebbe tener conto delle indicazioni fornite nel piano triennale dell’offerta formativa da ciascuna istituzione scolastica che, in sintonia con il comma 14 della legge 107/2015, indica nel ptof gli insegnamenti e le discipline necessarie per coprire:

  1. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente
  2. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Organico di fatto

L’organico di fatto scaturisce dalle modifiche che l’organico di diritto può subire dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti.

Queste modifiche possono verificarsi per diverse motivazioni quali il trasferimento di alunni in altra scuola, nuove iscrizioni, alunni ripetenti o immigrati il cui numero non è prevedibile in fase di elaborazione dell’organico di diritto.

La richiesta di trasferimento in altra scuola da parte degli alunni può determinare una contrazione dell’organico di diritto con conseguente decremento dei posti in organico di fatto

Nuove iscrizioni, invece, possono comportare un aumento del numero di posti previsto in organico di diritto con conseguente ampliamento dell’organico nella situazione di fatto.

Il numero di alunni ripetenti condiziona la formazione delle classi e il loro numero e comporta ricadute sull’organico nella situazione di fatto

Le modifiche dell’organico di diritto con contrazione nella situazione di fatto non hanno però alcuna conseguenza sulla titolarità dei docenti che non possono essere dichiarati soprannumerari solo in organico di diritto ma non di fatto.

Rientrano nell’organico di fatto anche tutti i posti, le cattedre o gli spezzoni che, pur essendo occupati da un docente titolare, si rendono disponibili per un intero anno scolastico per motivi diversi:  aspettativa, dottorato, mandato politico, mobilità annuale, part-time (non maternità). Questi posti restano disponibili ma non sono vacanti e possono essere utilizzati per la mobilità annuale, per le supplenze fino al 30 giugno, ma non per la mobilità o le immissioni in ruolo in quanto non sono posti o cattedre vacanti.

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Organico docenti di diritto, di fatto, dell’autonomia, di potenziamento ultima modifica: 2023-04-17T06:45:08+02:00 da
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