di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 2.11.2016
– L’organico di potenziamento introdotto con la legge 107, che risulta parte integrante, insieme all’organico di diritto, di quello che dal corrente anno scolastico è chiamato organico dell’autonomia, è motivo di comprensibili lamentele da parte dei docenti direttamente coinvolti.
I docenti che nel corrente anno scolastico, in seguito alla mobilità, si sono visti assegnare una cattedra sul potenziamento, infatti, hanno più volte esternato la loro insoddisfazione e le loro lamentele alla nostra redazione e più volte OrizzonteScuola ha segnalato il problema pubblicando diversi articoli sull’argomento .
La maggiore insoddisfazione di questi docenti è il loro utilizzo come docenti a disposizione e quindi come “tappabuchi” per la sostituzione di colleghi assenti. In questo modo risultano chiaramente mortificati nella loro dignità professionale e si trovano impossibilitati a svolgere un’attività didattica in sintonia con la loro preparazione e specializzazione e, come tale, utile per gli studenti .
Sono tante le domande che i docenti pongono e molte sono evidentemente cariche di mortificazione e un velo di tristezza
Quale valorizzazione della loro professionalità può realizzarsi?
Quale funzione didattica sono chiamati a svolgere?
Che ruolo assumono nei confronti degli studenti che non potranno considerare come “loro” studenti?
Il problema riguarda chiaramente non solo i docenti, ma anche gli studenti che, loro malgrado, sono coinvolti in questa situazione legata all’organico di potenziamento, situazione mal gestita e soprattutto non presa in considerazione in tutte le sue implicazioni e conseguenze.
Il comma 85 della legge 107 stabilisce chiaramente la possibilità per il dirigente scolastico di utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia per le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni:
“Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”
Molti dirigenti scolastici, però, hanno applicato e stanno applicando il succitato comma senza tener conto della sua premessa che fa riferimento al comma 7.
La possibilità di utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia come “tappabuchi” deve essere, infatti, secondaria rispetto al prioritario perseguimento degli obiettivi stabiliti nel comma 7:
“Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialita’;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita’ e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento. “
Come chiaramente esplicitato nel succitato comma sono numerosi gli obiettivi che si potrebbero perseguire – distinti dalla lettera a) alla lettera s) – e sui quali le singole istituzioni scolastiche potrebbero effettuare delle scelte, ma molto spesso la scelta dei dirigenti scolastici non ha tenuto conto di queste possibilità, ma si è orientata sulla base di quanto previsto dal comma 85 utilizzando i docenti come tappabuchi .
La penalizzazione che subiscono i docenti è stata più volte segnalata, anche se ciò non ha contribuito a porvi rimedio, ma poche volte si è parlato della penalizzazione che subiscono gli studenti che in caso di assenza di un loro insegnante avrebbero il diritto di avere un “supplente” della stessa disciplina, cosa che con i docenti “tappabuchi” dell’organico di potenziamento non può essere garantita.
Il monte ore delle diverse discipline dovrebbe essere garantito agli studenti proprio per evitare penalizzazioni in uno specifico ambito disciplinare. Purtroppo con l’applicazione del comma 85 questa garanzia non esiste poiché i docenti utilizzati per la copertura dei colleghi assenti non possono avere i titoli per coprire tutte le discipline anche se questo viene effettuato regolarmente.
A questo punto ci sarebbe da chiedere a chi di dovere:
Quale tutela viene prevista per gli studenti e per il loro diritto allo studio nel rispetto dell’orario curricolare di ogni disciplina?
Le penalizzazioni, quindi, coinvolgono sia docenti che studenti, ma di questo in fase di elaborazione della 107 non se ne è tenuto conto.
E’ curioso leggere in più parti della legge la frase “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, ma non viene invece inserita un’altra frase, del tipo “per una maggiore valorizzazione della professionalità dei docenti al fine di una didattica più efficiente e funzionale alle esigenze degli studenti”.
Si tratta sicuramente di punti di vista diversi, di interessi diversi, ma sulla scuola non dovrebbero esserci equivoci in tal senso e la didattica dovrebbe essere prioritaria su tutto, ma pare che non sia così.