A breve la nota MIM.
Le misure previdenziali previste dall’art. 1, commi 283, 288 e 292 della Legge di Bilancio per il 2023 saranno contenute in una nota, di prossima emanazione, con la quale il MIM detterà le regole per presentare le domande di pensionamento dal 1° settembre 2023, in attuazione delle nuove disposizioni.
Le funzioni per la presentazione delle istanze on-line saranno aperte dal 1° al 28 febbraio 2023.
Le dimissioni dal servizio del personale della scuola interessaranno coloro che potranno vantare i requisiti previsti per la cd. quota 103, maturati entro il 31 dicembre 2023, e per l’opzione donna, maturati entro il 31 dicembre 2022.
L’assegno pensionistico verrà liquidato in misura non superiore a 5 volte il trattamento minimo per il 2023. Al compimento dei 67 anni, età prevista attualmente per il pensionamento di vecchiaia, verrà liquidato l’intero importo della pensione.
er quanto riguarda nello specifico opzione donna, vengono prolungati i termini del diritto ad usufruirne fino al 31 dicembre del 2022, e apportate alcune modifiche ai requisiti richiesti: infatti, resta il requisito dei 35 anni di contributi effettivi, ma l’età anagrafica viene innalzata ai 60 anni. In presenza di due figli scende a 58 anni, di un figlio a 59 anni. La Legge di Bilancio prevede poi ulteriori due requisiti: assistenza ex art.3, comma 3, legge 104/1992 oppure ridotta capacità lavorativa per invalidità pari o superiore al 74%.
Infine, con riferimento alla cd. Ape sociale, vengono prolungati fino al 31 dicembre 2023 i termini per la maturazione dei requisiti, mentre restano validi i requisiti previsti dalla legge sui lavori gravosi per il personale della scuola dell’infanzia e primaria.