Periodo di comporto esteso se il dipendente ha una grave patologia che richiede terapie invalidanti

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di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 4.3.2021.

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Il periodo di comporto si allunga se il dipendente in regime di diritto pubblico è un malato oncologico. In tal caso, infatti, così come per le ipotesi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, dal computo dei 18 mesi devono essere esclusi «i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie». Ad affermarlo è la Corte costituzionale dichiarando l’illegittimità dell’articolo 68 comma 3 del Dpr 3/1957 (Testo unico sugli impiegati civili dello Stato).

Il caso

Al centro della vicenda da cui trae origine la decisione c’è una ricercatrice universitaria di un ateneo siciliano, alla quale era stata diagnosticata una malattia oncologica che la costringeva ad assentarsi dal lavoro, per sottoporsi ad interevento chirurgico prima e alle terapie salvavita poi. L’assenza dall’università si prolungava oltre il periodo massimo di 18 mesi di aspettativa per motivi di salute, sicché il rettore procedeva al recesso dal rapporto di lavoro.

La questione finiva dinanzi al Tar, dove la professoressa invocava l’applicazione dell’articolo 35 comma 14 del Ccnl del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009, per il quale in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Per i giudici amministrativi, invece, nel caso di specie non trovava applicazione la disciplina contrattuale, in quanto «il rapporto di pubblico impiego del ricercatore universitario non è privatizzato», con la conseguenza che per l’assenza per malattia doveva applicarsi la disciplina pubblicistica. Essa prevede, agli articoli 68 e 70 del Dpr 3/1957, un periodo massimo cumulativo di 18 mesi, «senza escludere dal computo i periodi di assenza per grave patologia, per ricovero e intervento chirurgico e successive terapie salvavita».

La questione veniva riproposta in appello, dove il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana riteneva però che ciò integrasse una vera e propria «disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di impiego privatizzato, e dipendenti pubblici in regime di impiego non privatizzato, in danno di questi ultimi». Di qui la questione di costituzionalità sollevata ai sensi degli articoli 3 e 32 della Costituzione.

La decisione

Vano è risultato il tentativo di difesa della normativa da parte dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui il compito affidato al docente universitario non tollera assenze così prolungate dal servizio.

Per la Consulta ci sono sì differenze non eliminabili tra il rapporto di lavoro in regime di diritto privato e quello in regime di diritto pubblico, posto che le due tipologie di lavoro hanno delle «caratteristiche strutturali che con l’andare del tempo si sono sempre più differenziate».

Tuttavia, sul tema del mancato riconoscimento del periodo di comporto rileva «una intrinseca irrazionalità» che rende la previsione normativa costituzionalmente illegittima. Essa, chiosa la Corte, «è la manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva». Quest’ultima, infatti, «con la sua naturale dinamicità, è stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie», specie quelle con effetti invalidanti. Ciò, invece, non è avvenuto per la disciplina normativa del rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico che, «risalente ad anni ormai lontani, non è più adeguata al contesto attuale», connotato dalla evoluzione delle terapie.

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Periodo di comporto esteso se il dipendente ha una grave patologia che richiede terapie invalidanti ultima modifica: 2021-03-04T06:28:37+01:00 da

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