di Lalla, Orizzonte Scuola, 26.10.2015.
Come utilizzare il docente di sostegno in caso di prolungate assenze o di trasferimento dell’alunno disabile? In Sicilia un’appposita intesa regola tali situazioni.
Il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posto di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, sarà utilizzato dal Dirigente Scolastico
- preferibilmente all’interno della medesima classe
- in subordine nell’ambito della stessa istituzione scolastica in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei Docenti nel Piano annuale delle attività.
N. B. In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti.
In caso di trasferimento dell’alunno in altra scuola, il docente, potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.
Il docente con incarico a tempo determinato, nel caso di trasferimento dell’alunno, seguito dal docente per intero orario di cattedra/posto, nell’ambito dello stesso comune o distretto (nelle aree metropolitane) dovrà seguire l’alunno nella nuova sede.
Qualora l’alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell’ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano determinate esigenze.
L’intesa (Sicilia)
Va detto che in ogni caso al docente a tempo determinato non può essere revocato il contratto di lavoro già stipulato.
Il docente di sostegno, ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è infatti a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo in disabilità a lui affidato (ricordiamo inoltre che il docente di sostegno che insegna in una terza classe di scuola di I grado farà parte d’ufficio della commissione d’esame anche se l’allievo disabile non dovesse essere ammesso agli esami).
Pertanto un’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è illegittima e il dirigente scolastico non potrà che procedere alla relativa utilizzazione del docente di sostegno (anche nei casi in cui tale docente sia “solo” supplente del titolare) fino alla naturale scadenza del contratto.
Oltre all’intesa stipulata in Sicilia, un’altra indicazione proviene dall’Ufficio Scolastico di Bari
L’UST di Bari (nota Prot. n. 5628 Area I – UU.OO. II-III del 31.10.2008) affrontò la questione in questi termini:
“In caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all’alunno nella scuola di partenza.
In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all’alunno disabile.”
La nota però specificò che “Tale indicazione deve intendersi derogata solo per il comune di Bari dove il trasferimento del docente potrà essere effettuato solo nell’ambito delle scuole dello stesso distretto scolastico.
Nel caso di trasferimento dell’alunno in scuole di comune diverso sarà, comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell’insegnante assegnato all’alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto”.
In ogni caso è bene che il docente e il dirigente prendano contatti con l’Ufficio Scolastico di competenza.