Può un docente rifiutare la nomina di “Addetto al servizio prevenzione e protezione”?

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Orizzonte Scuola, 6.4.2019

– L’ASPP è una figura complementare a quella dell’RSPP nello svolgimento delle sue funzioni, ma non è sempre presente negli Istituti Scolastici. Quando è obbligatorio effettuarla? Il docente è obbligato ad accettarla?

Chi è l’A.S.P.P.?

Con l’acronimo A.S.P.P. si intende l’ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, come indicato all’Art. 2 lettera g) del D.Lgs. 81/08.

La sua presenza all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione viene definita come quella di un soggetto che possiede capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall’art. 32 del decreto stesso.

Tramite il coordinamento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), l’Addetto A.S.P.P. si occupa di svolgere una serie di compiti, tutti finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Quando è obbligatoria la sua individuazione?

Non sempre questa figura è presente nell’organigramma della sicurezza di un Istituto Scolastico.

Qualora l’R.S.P.P. nominato dal Dirigente Scolastico sia un esperto esterno (dell’ente locale o libero professionista) e non dunque appartenente all’organico della scuola, si ravvede un ulteriore obbligo in capo al DS. L’obbligo consiste nell’organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio Servizio, composto da un adeguato numero di Addetti, con nessuna indicazione specifica riguardo però all’entità di tale numero e ai criteri di individuazione delle persone.

Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno della scuola, soprattutto in casi di Istituti con elevato numero di sedi.

Tale nomina deve essere effettuata previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.18 c.1 lett.s) in comb.disp. art.50 c.1 lett.c) D.Lgs.81/08).

La consultazione dell’RLS in ordine alla nomina dell’ASPP/degli ASPP è un obbligo penalmente sanzionato in capo al Dirigente Scolastico.

La formazione obbligatoria dell’A.S.P.P.

Per quanto concerne la formazione dell’A.S.P.P., secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni del 07/07/2016, lo stesso deve frequentare un corso specifico compost da due moduli: il modulo A (28 ore) e B (48 ore).

Come si individuano gli A.S.P.P.?

Da quanto detto si evince la difficoltà di individuare e nominare gli addetti così come previsto dal D.Lgs. 81/08, sia per la mancanza spesso di personale disponibile sia per l’impegno richiesto dallo svolgimento del corso.

Malgrado le difficoltà citate, si sottolinea l’importanza di un Servizio di Prevenzione e Protezione, che sia formato oltre che dal suo responsabile anche da altre figure. Gli Addetti ideali sono ad esempio i responsabili di plesso, i coordinatori delle emergenze, i responsabili di laboratorio, i coordinatori degli insegnanti di sostegno,etc.

Tali figure possono ricoprire anche la figura di preposto e devono essere puntualmente convocate alla Riunione periodica indetta dal Dirigente Scolastico.

Esiste l’obbligo di accettare la nomina?

Ogni nomina che concerne l’ambito sicurezza sul lavoro deve essere fatta seguendo criteri di opportunità, sia rispetto all’organizzazione del servizio sia rispetto alla scelta degli Addetti.

Qualsiasi tipologia di nomina deve essere comunicata per iscritto dal Dirigente Scolastico all’addetto prescelto e da questi formalmente accettata.

A differenza del caso degli addetti all’antincendio ed al primo soccorso, in cui l’addetto stesso non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo, nel caso degli A.S.P.P. la situazione è diversa. Per questi ultimi, infatti, non sussiste nessun obbligo specifico di accettarla, nè nel D.L.vo 81/08 nè in altri decreti attuativi.

È buona norma, comunque, confrontarsi con il Dirigente Scolastico ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (che ricordiamo deve essere sempre consultato nel merito specifico) sull’eventuale rifiuto di tale “investitura”, per assicurare un approccio proattivo e soddisfacente al delicato tema dell’organizzazione di un efficace servizio di prevenzione e protezione scolastico.

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Può un docente rifiutare la nomina di “Addetto al servizio prevenzione e protezione”? ultima modifica: 2019-04-07T05:06:50+02:00 da
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