Orizzonte Scuola, 30.1.2018
– Registro elettronico, questo sconosciuto. Ma cosa accade in caso di malfunzionamenti?
Intanto, ricordiamo che il registro di classe e quello del professore rientrano nel novero degli atti pubblici ai fini della legge penale (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), e che pertanto il docente nella compilazione dei detti registri soggiace in particolare agli art 476 (falsità ideologica) e 479 (falsità materiale) c.p.
Per tale motivo, l’insegnante deve essere messo in condizione di operare al meglio con attrezzature che devono essere a totale carico dell’amministrazione.
La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti e che pertanto deve poter essere espletato in classe, dunque risulta illegittima la richiesta ai docenti di firmare dai PC della scuola che non siano quelli di classe richiesti, o addirittura da casa, in quanto deroga peggiorativa delle condizioni di lavoro contrattualmente previste.
In sintesi il docente deve poter registrare voti e assenze degli alunni in tempo reale sia sul Registro di Classe che sul Giornale del Professore, perché la legge penale impone al pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza.
Pratica di firmare in tempi diversi dalla presenza in classe che è illegittima anche davanti a delibera collegiale.
Ma ad essere in difetto è sempre l’insegnante, anche quando i supporti informatici (tablet, PC o altro) forniti dalla scuola rendano difficoltosa o impossibile la compilazione del registro elettronico a causa della loro inadeguatezza o della insufficienza della connessione a internet.
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