di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 14.4.2015
Analisi di assenze continuative del titolare per 90/150 giorni, che permettono la prosecuzione della supplenza, con messa a disposizione del titolare. I giorni di sospensione delle lezioni rientrano nei 150/90 gg. di assenza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
NOVITÀ INTRODOTTA DAL CCNL/2003: I GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SONO RICOMPRESI NEI 150/90 DI ASSENZA ANCHE SE IL TITOLARE EFFETTUA DEI RIENTRI “FORMALI”IN DETTI PERIODI
In riferimento alle dichiarazioni delle OO.SS. di comparto che hanno seguito l’”evoluzione” del Contratto dal ’95 ad oggi, si devono ritenere erronee le interpretazioni della norma in oggetto in cui si afferma che i rientri formali del titolare durante la sospensione delle lezioni interrompono la continuità didattica dei 150/90 gg.
CISL NAZIONALE: “la previsione dell’art. 37 del CCNL ricomprende nel computo dell’assenza continuativadel titolare anche i periodi di sospensione dell’attività didattica che non sono “coperti” da assenza formale. La norma infatti, peraltro espressamente integrata proprio a tal fine con il CCNL del 2003, si riferisce all’effettiva assenza continuativa dalla classe del docente titolare dell’insegnamento indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata e considera sempre compresi nell’assenza, atutela della continuità didattica e del diritto allo studio degli alunni, i periodi di sospensione dell’attività didattica anche nei casi di eventuali “rientri in servizio fittizi”.
CGIL: “…ciò che conta, ai fini della tutela della continuità didattica, nel rispetto del diritto allo studio degli alunni, è l’assenza del titolare rispetto alla classe, che permane anche qualora lo stesso titolare rientri in servizio “in modo fittizio” nei periodi durante i quali è prevista la sospensione delle attività didattiche”.
UIL NAZONALE: “La continuità didattica è interrotta dal rientro in classe del docente, non dal rientro formale durante la sospensione delle lezioni”.
L’EVOLUZIONE DELLA NORMA
L’art. 44 del CCNL/ 1995 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) recitava:
“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni”.
Tale articolo disapplicava così l’art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all’assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell’art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola).
Ricordiamo art. 450/4:
CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE.
“Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni”.
Art. 44 ora 37 dell’attuale CCNL Scuola: Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente…
Pertanto, tutti i giorni in cui il titolare non è in servizio vanno conteggiati come assenze (malattia, congedi parentali, interdizione dal lavoro, congedi di maternità, ferie ecc.).
Con il CCNL/2003, confermato poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità:
NEI 150/90 GIORNI DI ASSENZA VANNO RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI, A NULLA RILEVANDO SE IL DOCENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRI IN SERVIZIO ANCORCHÉ FORMALMENTE.
Infatti, l’art. 34 (ora 37) contiene questa novità:
“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, IVI COMPRESI I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
“….per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica….”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 34 citato che è stato appositamente integrato rispetto al precedente CCNL del ’95 e riconfermato in quello attuale (ora art. 37), i periodi di sospensione delle attività didattiche sono da ricomprendere nei 150/90 gg. di assenza, ed un eventuale rientro formale del docente durante tali periodi NON INTERROMPE la continuità didattica.
In poche parole, coerentemente con ciò che accade anche con gli artt. 7/4 e 7/5 del Regolamento delle supplenze (DM 131/07), la continuità didattica, che in buona sostanza non è tanto un diritto del docente supplente quanto degli allievi, è interrotta solo con il rientro effettivo in classe del docente titolare, ma non può invece essere interrotta da un rientro formale dello stesso durante la sospensione delle lezioni perché appunto è sospesa l’attività di insegnamento (la continuità è infatti “didattica”…).
Pertanto, il diritto degli allievi nel continuare ad avere lo stesso docente è garantito appunto dal fatto che il titolare non è rientrato fisicamente in classe.
Per fare quindi un esempio, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall’inizio dell’anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell’assenza minima richiesta (150/90 gg.).
COME SI CALCOLANO I 90/150 GIORNI DI ASSENZA
Per il calcolo dei giorni NON SI TIENE CONTO della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della DATA DI TERMINE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE (cioè dopo il 30 aprile).
Es.Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell’art. 37, il calcolo è superfluo.
Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 aprile. Nell’esempio citato conteremo a ritroso dal 18 maggio.
IL CASO DEL SUPPLENTE CHE SVOLGE SERVIZIO CONTEMPORANEO IN CLASSI TERMINALI E NON TERMINALI
È il caso del docente titolare che insegna in due classi, una I o II media o dal I alla IV classe superiore (comunque una classe non terminale) e una III media o un V superiore, (comunque classe terminale) e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni.
Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.
Si chiede al rientro dopo il 30 aprile in quali classi avverrà la sua messa a disposizione e come verrà utilizzato il supplente che l’ha sostituito.
Se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, nella classe NON TERMINALE, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni, dovrà riprendere effettivo servizio nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento solo nella classe TERMINALE.
Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica nella classe terminale ma non in quella non terminale.
Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare fino al suo rientro (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale decade dalla supplenza.