Riforma reclutameno, che fine faranno docenti delle Graduatorie d’Istituto e ad esaurimento? Ve lo spieghiamo in una semplice scheda

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 26.1.2017

– Lo schema di decreto legislativo n. 377, relativo al “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, ha finalmente fornito lumi sulla tanto attesa fase transitoria prevista dalla legge n. 107/2015, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo sistema.

La fase transitoria dovrà traghettare i docenti precari della II e III fascia delle graduatorie di istituto (ma anche chi è intenzionato a conseguire l’abilitazione) alla stabilizzazione, in attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Nell’articolo dedicato, c’è anche un comma riguardante le graduatorie ad esaurimento.

E’ l’articolo 17 dello schema di decreto ad occuparsi della suddetta fase, prevedendo misure diverse per le differenti situazioni dei docenti: abilitati (II fascia) e non abilitati (III fascia), abilitati con 36 mesi di servizio e non abilitati con 36 mesi di servizio, docenti che intendono abilitarsi.

La fase transitoria, in definitiva, dovrebbe far confluire (secondo diverse modalità) le varie categorie di docenti ( abilitati, non abilitati…) nel percorso formativo triennale di formazione e tirocinio, che partirà nel 2020/21, dopo il concorso a cattedra disciplinato dall’articolo 3 del decreto, e al termine del quale si accederà al ruolo. A tal fine, sono previste misure per l’attivazione del TFA e, nell’ambito del concorso, per i docenti abilitati secondo la normativa previgente e per i docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie di Istituto con almeno 36 mesi anche non continuativi.

TIROCINIO FORMATTIVO ATTIVO
In attesa dell’entrata in vigore del nuovo sistema, dunque, “al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali”.
Il TFA III ciclo, pertanto, può essere attivato soltanto per quelle classi di concorso e per quei posti, privi di aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (in quanto esaurite).

DOCENTI ABILITATI NORMATIVA PREVIGENTE
Ai docenti abilitati, secondo la normativa previgente, è riservata un quota di posti nell’ambito del concorso per accedere ai ruoli della scuola secondaria di I e II grado.
I docenti abilitati, concorrenti per i posti riservati, non svolgono, nell’ambito della procedura concorsuale, la prova scritta ma soltanto quella orale.
I docenti abilitati (e/o specializzati nel sostegno), che vincono il concorso, sono esonerati dalla frequenza del corso ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, per i docenti di sostegno). Tali docenti accedono direttamente al secondo anno del percorso triennale di formazione e tirocinio. Qualora gli stessi abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (anche non continuativi), vengono ammessi direttamente al terzo anno del citato percorso.
L’abilitazione posseduta, naturalmente, deve essere relativa alla classe di concorso per cui si concorre.

Docenti inseriti in III fascia della GdI con 36 mesi di servizio
Ai docenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono inseriti nelle graduatorie di Istituto di III fascia con almeno 36 mesi di servizio (anche non continuativo), è riservata un quota di posti nell’ambito del concorso per accedere ai ruoli della scuola secondaria di I e II grado.
I docenti di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, concorrenti per i posti riservati, diversamente dai colleghi abilitati di cui sopra, dovranno svolgere, nell’ambito della selezione concorsuale, sia la prova scritta che quella orale.
Nel caso di superamento del concorso, i suddetti docenti sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario, sono esonerati dalle attività del secondo anno di contratto e sono ammessi direttamente al terzo anno.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
La fase transitoria richiama, relativamente alle GaE, quanto previsto dal comma 105 del legge n. 107/2015, secondo cui esse saranno utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo sino al loro esaurimento (l’altro 50% alle GM del concorso disciplinato dall’articolo 3 dello schema di decreto).

Legge 107/15, comma 105:   “A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.”
Schema di decreto, articolo 17/8: “Sino al loro esaurimento ai sensi delI’articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di cui all’articolo 3, comma 2, è coperto attualmente ai sensi dell’aliicolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, attingendo alle  graduatorie ad esaurimento di cui all’al1icolo 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296.”
L’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 17 sopra descritto è prevista dall’a.s. 2020/21

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Riforma reclutameno, che fine faranno docenti delle Graduatorie d’Istituto e ad esaurimento? Ve lo spieghiamo in una semplice scheda ultima modifica: 2017-01-26T14:05:54+01:00 da
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