di Marco Barone, XColpevolex 13.5.2015
Che lo sciopero e le azioni di contrasto alle prove dell’Invalsi, in questo 2015, abbiano avuto un grande successo, è dato dai numeri, un balzo del 20% circa rispetto al passato, stando ai dati ufficiali dell’Invalsi, che ha interessato le classi coinvolte da queste prove, siano esse campione che non. Per non parlare della scuola primaria, stesso risultato. Però, l’azione, diciamo pure repressiva, di molti Dirigenti scolastici, non si è fatta mica attendere. Ho letto alcune circolari ove si minacciavano gli studenti di sanzioni disciplinari nel caso in cui non effettuassero le dette prove, altre, invece, ove si accettava come giustificazione esclusivamente il certificato di malattia. Disposizioni altamente arbitrarie che non trovano fondamento alcuno nella normativa esistente. Probabilmente sfuggono elementi di una certa rilevanza. Partiamo da uno degli ultimi interventi legislativi in materia di Invalsi. “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d´istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all´articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. “. Ora, cosa significa attività ordinaria? Sicuramente non attività minima essenziale da garantire anche in caso di sciopero. Di norma, tutto ciò che può essere inteso come attività ordinaria, nelle scuole, è soggetto alla delibere collegiali, è soggetto ad approvazione degli organi competenti. Il legislatore non parla di attività ordinaria curricolare, il che si scontrerebbe con il principio della libertà d’insegnamento, ma semplicemente di attività ordinaria d’Istituto, quindi, permane, come previsto anche dalla Direttiva Ministeriale 87 e 88 del 2011 del MIUR la competenza degli organi collegiali a deliberare o meno sulla questione svolgimento delle prove dell’Invalsi. Perché attività aggiuntive sono ed attività aggiuntive resteranno, nonostante due sentenze abbiano detto che possono intendersi queste prove, con riferimento alla somministrazione, tabulazione e “correzione” come attività funzionale, ma possono intendersi non significa che sono automaticamente attività funzionale. E le attività aggiuntive non sono obbligatorie e possono trovare affermazione solo se approvate e/o deliberate dagli organi collegiali richiedendo l’esplicita disponibilità dei diretti interessati. Ma pur volendole fare rientrare nel novero della semplice attività didattica, cioè equiparare le prove dell’Invalsi ad una lezione ordinaria, gli studenti, in ogni caso, avrebbero tutti i diritti di questo mondo per assentarsi per ragioni variegate, in questo caso parliamo di iniziativa di sciopero, se sciopero è stato proclamato anche da organizzazioni studentesche, diritto costituzionalmente garantito in questo Paese e che interessa tutti e tutte le soggettività che vivono non da semplici spettatori, ma da attori la vita scolastica. Quando si sciopera, o si manifesta la propria idea aderendo a qualche iniziativa di protesta, si producono giustificazioni specifiche, o con una generica formula assente per motivi personali/famiglia, non esistono ragioni perché la stessa e medesima cosa non possa accadere quando lo sciopero o l’azione di dissenso interessa le prove dell’Invalsi, visto quanto ora enunciato. Ben ricordando che ” In nessun caso può essere sanzionata, ne’ direttamente ne indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità“. Questo è quanto si legge nell’articolo 4 comma 4 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249 noto come regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. In tale atto si legge anche che ” La scuola e’ luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”. Ma anche che la scuola “e’ una comunita’ di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignita’ e nella diversita’ dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialita’ di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano”.
Lo studente dunque è un soggetto attivo nella vita scolastica, ed ha pieno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Nello Statuto si legge anche che “I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalita’ previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”. Ma anche che “gli studenti hanno diritto alla liberta’ di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attivita’ curricolari integrative e tra le attivita’ aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attivita’ didattiche curricolari e le attivita’ aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalita’ che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti”. Ora, è più che evidente, che circolari minacciose, che prevedono sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, che legittimamente decidono di sottrarsi alle prove dell’Invalsi, prove che non sono esami di Stato e non concorrono neanche alla valutazione personale dello studente, e non sono attività essenziale per la scuola, ma semplice attività ordinaria, sono fuorvianti, illegittime, perché contrastano pienamente con i principi fondamentali come brevemente ora ricordati e scritti nello Statuto degli studenti e delle studentesse, atto avente forza di legge, e non semplice carta straccia.