Orizzonte Scuola, 29.1.2018
– Tempo di scrutini di I e II grado: cosa si intende per consiglio di classe “perfetto”? Come avviene la sostituzione di un docente assente? In quali casi il coordinatore di classe presiede lo scrutinio? Le FAQ per i docenti e le segreterie scolastiche.
Cosa si intende come Consiglio di classe “perfetto”?
Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere.
Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.
È possibile sostituire un docente assente allo scrutinio? Con quali modalità?
Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status”che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.
Per “stessa materia” si intende un qualsiasi docente, anche della stessa classe, che abbia titolo ad insegnarla (abilitato o che abbia il titolo di studio di accesso alla materia).
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.
Se nell’Istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio), si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.
È possibile che il Dirigente deleghi ad un docente la presidenza del Consiglio di classe? Se sì, con quali modalità?
Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, il docente attribuirà le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) prescrive:
“Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti”.
L’art. 5/8 del DLgs 297/94 indica:
“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”
La delega è quindi prevista in via ordinaria.
In ultimo, si segnale il TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.
Il docente delegato, di solito il coordinatore di classe, può svolgere contemporaneamente la funzione di presidente e di segretario del consiglio di classe?
Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).
Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC.
In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l’anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare.
Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario e a sua volta dovrà nominare un segretario verbalizzante individuando un docente dello stesso consiglio di classe.
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