di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 5.1.2020
– Come cambia la trattenuta per le assenze per malattia di durata inferiore o uguale a 10 giorni con il nuovo CCNL 2016/2018? Innanzitutto, la trattenuta rappresenta la decurtazione per ogni giorno di assenza per malattia. Per quanto riguarda la normativa, si deve fare riferimento al decreto N. 112/08 convertito in legge N. 133/08 che, all’articolo 71 (primo comma) prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a 10 giorni di assenza, venga corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
La normativa
Ne deriva che nei primi 10 giorni di assenza per malattia da parte del lavoratore, (e ci si riferisce ad assenze di qualunque durata, anche di un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.
La decurtazione retributiva è relativa ai primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia, non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno. È quindi da applicarsi per ogni periodo di assenza per tutti i 10 giorni anche se la malattia si protrae per un periodo più lungo.
La decurtazione retributiva, secondo il suddetto decreto, opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.
I CCNL vigenti disciplinano già una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.
Il Mef, tramite una Informativa datata 30 luglio 2008, ha precisato che, per il personale della scuola, vengono ridotte la retribuzione professionale docenti (RPD), il compenso individuale accessorio e l’indennità di direzione del Dsga. La decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.
La retribuzione professionale docenti, secondo quanto indicato dalla Circolare Ministeriale n. 118/2000 compete esclusivamente:
- al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato;
- al personale di religione cattolica con progressione di carriera;
- al personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico (31/8);
- al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (30/6) nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale.
Per le voci della retribuzione professionale docenti (RPD) e del compenso individuale accessorio per il personale ATA-C.I.A. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle del nuovo CCNL 2016-18.
In termini pratici, se per esempio l’assenza per malattia sarà dal 1° marzo 2020 all’8 marzo 2020, tutto il periodo sarà soggetto alle trattenute giornaliere lorde; se, invece, l’assenza sarà dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2020, i primi 10 giorni saranno soggetti alle trattenute giornaliere lorde, mentre non si applicherà la decurtazione per i restanti giorni di assenza.
In caso di assenza per un periodo superiore a 10 giorni, i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte; per i successivi, invece, sarà necessaria l’applicazione del regime giuridico-economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.
In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque “scontato” relativamente ai primi dieci giorni.
Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’11esimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
Se la malattia va oltre i 15 giorni lavorativi, a partire dall’11esimo giorno di assenza sarà erogato anche il trattamento accessorio variabile.
Tabella di decurtazione giornaliera aggiornata in base al nuovo CCNL 2016-18
Ecco le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo giorno di malattia:
- da 0 a 14 anni – RPD 174,50 euro (174,50/30) – Decurtazione lorda giornaliera 5,82 euro
- da 15 a 27 anni – RPD 214,80 euro (214,80/30) – Decurtazione lorda giornaliera 7,16 euro
- da 28 anni – RPD 273,20 euro (273,20/30) – Decurtazione lorda giornaliera 9,11 euro
- AREA B/C – C.I.A. 64,50 euro (64,50/30) – Decurtazione lorda giornaliera 2,15 euro
- AREA A/As – C.I.A. 66,90 (66,90/30) – Decurtazione lorda giornaliera 2,23 euro.
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