di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 7.11.2019
– In merito alle assenze per malattia e alla loro comunicazione all’istituto scolastico, il personale della scuola deve attenersi alla normativa indicata nell’articolo 17/10 del CCNL 2007, all’interno del quale viene precisato che la comunicazione alla scuola deve essere data non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.
La normativa, infatti, dice che ‘L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza’.
Comunicazione dell’assenza di malattia alla scuola
Che cosa si intende per ‘orario di lavoro’? Si fa riferimento all’orario di apertura della scuola e non quello relativo al servizio del personale. Un altro elemento importante è rappresentato dalla ‘tempestività’: ciò significa che il lavoratore sarà tenuto ad informare la scuola per vie rapide (per esempio, tramite chiamata telefonica oppure un fax).
L’invio telematico del certificato in merito alla malattia e della sua durata dovrebbe avvenire in “tempo reale”, pertanto sembrerebbe decadere l’obbligo di comunicare tempestivamente alla scuola anche la durata dell’assenza. Il dipendente, comunque, nel momento in cui avvertirà in tempi rapidi la scuola in merito alla sua malattia, provvederà anche a comunicarne la durata. Lo stesso principio è da tenere conto nel caso di prosecuzione dell’assenza.
Visite fiscali
Il dipendente assente per malattia, anche in caso di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, dovrà farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
Se per giustificati motivi, il dipendente deve allontanarsi all’interno delle fasce di reperibilità, dovrà darne preventiva comunicazione all’amministrazione, indicando la diversa fascia oraria di reperibilità da osservare e, su richiesta, giustificare tramite documentazione l’assenza.
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