di Avv. Marco Barone Orizzonte Scuola, 24.11.2015.
Il MIUR aveva impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 15 luglio 2015 n. 9458 che accoglieva il ricorso proposto da una persona candidata nella procedura comparativa del 2013 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale in diritto privato (settore concorsuale 12/A1), avverso il diniego di accesso alla documentazione amministrativa relativa alla predetta procedura selettiva considerata.
Il Consiglio di Stato con la Sentenza del 10/11/2015, n. 5111 rilevava che la questione controversa riguardava la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla ostensione di documentazione amministrativa relativa a procedura selettiva annullata con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato.
Nella specie, infatti, l’originario ricorrente aveva partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa alla tornata 2013 per il predetto settore concorsuale e dopo che tale procedura, su ricorso di altri candidati, è stata annullata per vizio di composizione della commissione esaminatrice, ha fatto istanza al Ministero per accedere agli atti della procedura riguardanti i giudizi espressi dall’organo di valutazione sul proprio profilo.
Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente in capo all’originario ricorrente l’interesse attuale e concreto (richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi) all’ostensione degli atti richiesti “non foss’altro che ai fini morali di essere edotto delle valutazioni operate nei suoi confronti ovvero –se esse fossero favorevoli – ai fini di renderle note o di farle valere in ogni sede legittima”.
Il Consiglio di Stato, con la decisione 24 aprile 2012, n. 7, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 22, comma 1, l. n. 241 del 1990 , pur riconoscendo il diritto di accesso a”chiunque vi abbia interesse”, “ non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire un qualche controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant’è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla “tutela” di “situazioni giuridicamente rilevanti”.
E rilevando, conseguentemente che “non è dubbio pertanto che l’interesse che legittima la richiesta di accesso, oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere “personale e concreto”, ossia ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto. In sostanza, occorre che il richiedente intenda poter supportareuna situazione di cui è titolare, che l’ordinamento stima di suo meritevole di tutela. Non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa.
Da questo indirizzo la giurisprudenza del Consiglio di Stato mai si è discostata (Cons. Stato, VI, 23 novembre 2000, n. 5930; IV, 6 ottobre 2001 n. 5291; VI, 22 ottobre 2002 n. 5818; V, 16 gennaio 2005 n. 127; IV, 24 febbraio 2005, n. 658; VI, 10 febbraio 2006 n. 555; VI, 1 febbraio 2007 n. 416)”. Dunque per il Consiglio di stato, stante quando ora prospettato, “ il diritto di accesso non è esercitabile soltanto per i provvedimenti amministrativi (dotati di perdurante efficacia giuridica), ma anche per meri atti o documenti non più idonei ad incidere sulla sfera giuridica dei soggetti ai quali si riferiscono, quante volte – come nella specie – chi agisce ad exibendum sia, o possa essere, comunque titolare di una situazione giuridicamente tutelata in quanto connessa al contenuto di siffatti atti o documenti (si veda l’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990)”.
Sentenze: come accedere agli atti del Consiglio di Stato ultima modifica: 2015-11-24T07:36:32+01:00 da